PORRECA Gerardo - Prevenzione
e Sicurezza sul Lavoro
Sentenza sulle responsabilità del
committente e del coordinatore.
(Home)
(Notizie)
(Mappa)
(Linee Guida)
(Convegni e
Seminari)
(Aggiornamento normativo)
(Repertorio delle sentenze)
(Approfondimenti)
(Quesiti)
(Rassegna Stampa)
(Norme e Prassi)
(Links e
Motori)
(E'
accaduto)
(Da altri siti)
(Il mio Curriculum vitae)
(Come contattarmi)
(Atti Convegni)
___________________________________________________________
CONFERMATE LE SENTENZE DI
CONDANNA DEL COORDINATORE E DEL COMMITTENTE A SEGUITO DI INFORTUNI IN UN
CANTIERE EDILE. IL PRIMO PER NEGLIGENZA ED IMPERIZIA NELLA REDAZIONE DEL
PSC ED IL SECONDO PER NON AVER CONTROLLATO ADEGUATAMENTE L’OPERATO DEL
COORDINATORE.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 1246
del 14 gennaio 2009 - Pres. Campanato – Est. Galbiati – P.M. De Sandro
- Ric. A. G. e V. V.
Commento.
Si ripetono le sentenze di condanna del committente e del coordinatore
per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV
del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e
di sicurezza sul lavoro, a riprova che queste sono considerate le figure
chiave nella organizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili. In particolare il committente è sempre stato considerato dalla
giurisprudenza il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
e cioè colui che, a monte, deve organizzare il cantiere edile, designare
o meno i coordinatori per la sicurezza se richiesto dalle disposizioni
di legge ed assicurarsi che gli stessi svolgano le loro funzioni
relative ad una corretta programmazione della sicurezza ed al controllo
della attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di
esecuzione.
Con questa sentenza è stata confermata la condanna, congiuntamente al
committente, anche del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione per la sua negligenza ed imperizia
nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché
per errate scelte progettuali ed inadeguatezza del PSC medesimo in
relazione alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso.
Il cantiere di cui alla sentenza era stato
installato per l’esecuzione di alcuni lavori pubblici di ampliamento del
locale discarica di un Comune e durante gli stessi, mentre gli operai
della impresa appaltatrice, ultimati i lavori di sbancamento, erano
intenti a lavorare ai piedi della parete di uno scavo alta circa quattro
metri, una consistente quantità di terreno era franata travolgendo e
seppellendo un lavoratore il quale riportava delle lesioni che
determinavano una malattia durata oltre 130 giorni. E’ singolare poi la
circostanza emersa che nello stesso cantiere si era precedentemente
verificato un altro incidente con modalità analoghe in quanto nel mentre
alcuni operai si trovavano in fondo ad uno scavo una grande quantità di
terra si era staccata dalla struttura laterale dello scavo stesso ed
aveva travolto due lavoratori il primo dei quali è morto sul colpo
mentre l'altro riportava lesioni gravissime decedendo però qualche
giorno dopo.
La causa degli incidenti era stata individuata
nello smottamento parziale della parete dello scavo, provocato a sua
volta dalla saturazione da acqua del terreno per le consistenti piogge
avutesi nei giorni precedenti e dalle modalità di esecuzione dei lavori
che avevano comportato dei fattori di instabilità del terreno ed
improprie sollecitazioni sul fronte della cavità, lavori quali
l'infissione di puntoni in legno lungo il ciglio superiore, dei
martellamenti alle banchine durante l'installazione delle strutture in
legno nonché la presenza di una canaletta di scolo in cemento che,
secondo le previsioni del progetto, avrebbe dovuto essere eliminata.
Dell’accaduto sono stati ritenuti dal
Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello responsabili sia il
committente dell’opera che il coordinatore per la sicurezza designato
dall’amministrazione pubblica, il primo dichiarato colpevole per il
reato di omicidio colposo plurimo in relazione agli infortuni sul lavoro
verificatisi nel cantiere ed il secondo per il reato di omicidio colposo
plurimo e lesioni colpose e sono stati condannati il committente alla
pena di mesi sei di reclusione ed il coordinatore alla pena di un anno e
sei mesi di reclusione.
In
particolare il Tribunale configurava la responsabilità del coordinatore
“nella ricorrenza di profili di negligenza ed imperizia nella
redazione del progetto e del piano di sicurezza e di coordinamento,
nella violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del
1956, articolo 12 comma 2 (modalità C di realizzazione degli scavi) con
errate scelte progettuali, nella inadeguatezza del piano rispetto alle
effettive modalità di esecuzione delle opere in corso con mancata
adozione dei provvedimenti conseguenti” mentre al committente,
individuato in un geometra del Comune che aveva sostituito l’ingegnere
Capo del Comune nel periodo durante il quale era accaduto l’infortunio,
e che aveva firmato in tale veste il contratto di appalto, veniva
contestato di “non avere effettuato la dovuta azione di vigilanza
(prescritta dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6 comma 2)
sul cantiere e sulla attività del coordinatore”. “Le cautele non
adottate da entrambi i prevenuti” si legge nella sentenza “riguardavano
la mancata predisposizione di armatura dello scavo ovvero di
consolidamento del terreno”.
Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione
sostenendo il geometra individuato come committente di non rivestire
nella circostanza tale figura non avendo lo stesso, nello svolgimento
delle funzioni di ufficio, mai avuto autonomia decisionale e di spesa ed
il secondo lamentando che la Corte di Appello non aveva individuato
attraverso l’espletamento di una perizia tecnica il nesso di causalità
tra la sua condotta omissiva e gli eventi verificatisi e che comunque,
inoltre, non erano emersi concreti elementi attestanti la colpa a suo
carico atteso anche che egli nel capitolato di appalto aveva indicato le
cautele da adottare nella esecuzione degli scavi.
La
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i
ricorsi confermando la correttezza
dell’operato della Corte di Appello. Giustamente, secondo la Sez. IV, è
stato attribuito al geometra la “posizione di garanzia quale
committente dell'opera pubblica, facendo riferimento al principio di
effettività desumibile dal ruolo svolto dal predetto, fornito di
autonomia tecnica e funzionale nonché di concreta capacità di ingerenza
nella fase di ideazione e realizzazione dell'opera”. I poteri
decisionali, in ordine all'esecuzione del rapporto contrattuale di
appalto, esercitati dall'imputato, prosegue la Suprema Corte, “lo
mettevano in condizione di adottare le misure di prevenzione, la cui
attuazione diveniva parimenti obbligatoria in relazione alla posizione
di garanzia rivestita”.
Analogamente per quanto riguarda il
comportamento del coordinatore per la sicurezza la Corte di Cassazione
ha ritenuto che nei precedenti giudizi era stata delineata compiutamente
ed esaurientemente la sua condotta e che erano state sufficientemente
esaminate e ribattute le sue doglianze.
Leggi le altre
sentenze del "Repertorio delle sentenze"