Analisi del D.
Lgs. n. 106/2009 correttivo del D. Lgs. n. 81/2008:
il "può" ballerino nella nomina del responsabile dei
lavori da parte del committente nell'ambito dei
cantieri temporanei o mobili.
In premessa non si può nascondere la
soddisfazione di aver avuto dal legislatore, in occasione
dell’emanazione del D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, correttivo del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la conferma di
alcune delle interpretazioni personali sulla applicazione di
tale decreto legislativo già espresse e riportate più volte in
approfondimenti, articoli di stampa, incontri e seminari sul
tema specifico nonché nella risposta ad alcuni quesiti
quesiti
su questo stesso sito e finanche oggetto di un
forum riscontrabile sul sito PuntoSicuro. Certamente la
interpretazione più discussa ed anche la più contestata è stata
quella data sulla nomina da parte del committente del
responsabile dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei o
mobili, nomina che in base ad una interpretazione logica e
sistematica è stata sempre considerata dallo scrivente una
facoltà e non anche un obbligo da parte del committente al
contrario di quanto sostenuto da altre fonti.
La convinzione sulla quale si era basata la
interpretazione sulla facoltà della suddetta nomina alla luce
delle indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 81/2008 si fondava su
delle osservazioni e derivava da alcune considerazioni che
tenevano conto che:
- la nomina del responsabile dei lavori da parte del committente
non era obbligatoria ma era una sua scelta tant’è che non è
stata esplicitamente inserita dal legislatore fra gli obblighi
del committente;
- il committente, secondo le indicazioni fornite nella materia
dalle direttive europee è, comunque, il primo destinatario degli
obblighi ed è il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili; questa affermazione è stata anche confermata dalla
giurisprudenza così come si desume dalla lettura delle numerose
sentenze emesse dalla Corte di Cassazione penale sulla
responsabilità del committente e raccolte nel “Repertorio delle
sentenze” di questo stesso sito per cui si era ritenuto che, in
assenza di una esplicita nomina, il responsabile dei lavori era
e rimanesse comunque il committente medesimo;
- ogni volta che nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 il
legislatore citava il “committente” lo ha fatto accompagnandolo
con il termine “responsabile dei lavori” ed attraverso la
congiunzione “o” a dimostrazione che tutti gli obblighi posti a
carico del committente potessero essere addebitati
alternativamente a carico del committente stesso oppure del
responsabile dei lavori nel caso in cui questi fosse stato
nominato e fosse stato delegato, al momento dell’incarico,
all’assolvimento degli obblighi del committente. Una sola volta
nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 il termine
“committente” non era seguito dalla espressione “o responsabile
dei lavori” e ciò si verificava nell’art 93 comma 1 dello stesso
D. Lgs. n. 81/2008, ma ovviamente in quanto in tale articolo era
inserito l’obbligo da parte del committente di controllare
proprio l’operato del responsabile dei lavori per cui è chiaro
che non poteva essere diversamente;
- il legislatore, per quanto riguarda la nomina del responsabile
dei lavori, aveva preso in considerazione nel D. Lgs. n. 81/2008
solo le fasi della progettazione e della esecuzione dell’opera.
Per altre fasi legate alla realizzazione dell’opera, quale
potesse essere la fase di gestione degli appalti e di scelta
delle imprese, appariva ovvio che la figura del responsabile dei
lavori facesse sempre capo ovviamente al committente dell’opera;
- ci sono dei casi in cui si aveva difficoltà a sostenere la
tesi della nomina ope legis ed automatica del responsabile dei
lavori e nei quali sembrava chiaro che la figura del
responsabile dei lavori non può che essere ricoperta dal
committente in prima persona, quale quelli nei quali non è
prevista, ad esempio, la presenza di un progettista dell’opera,
nonché casi in cui è prevista la presenza di più progettisti
(delle strutture, architettonico, degli impianti, ecc.) nei
quali casi non era chiaro a chi dovesse essere affidato ope
legis l’incarico di responsabile dei lavori;
- ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre,
il committente “è esonerato dalle responsabilità connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico
conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il
conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non
esonera il committente dalle responsabilità connesse alla
verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli
90, 92, comma 1, lettera e), e 99”, il che sta ad indicare
chiaramente che il committente, con il conferimento
dell’incarico al responsabile dei lavori, potesse trasferire e
delegare a questi il compito di adempiere ad alcuni o a tutti
gli obblighi che il legislatore aveva originariamente posti a
suo carico, fermo restando che comunque il committente stesso
era tenuto a verificare che il responsabile dei lavori delegato
adempisse agli obblighi generali del committente a lui
trasferiti (art. 90), che provvedesse a verificare che il
coordinatore in fase di esecuzione gli segnalasse le
inadempienze delle imprese operanti in cantiere (art. 92 comma 1
lettera e) ed a verificare che avesse effettuata la notifica
preliminare (art. 99);
- il legislatore non aveva con il D. Lgs. n. 81/2008 fissato i
compiti del responsabile dei lavori. La sfera di competenza del
responsabile dei lavori, proprio perché legata ad un incarico
previsto dall’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, veniva
stabilita dal committente al momento del suo conferimento;
- l’unico compito che emergeva fissato ope legis per il
responsabile dei lavori era quello rinveniente dalla lettura
dell’art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 che recita “La
designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione (che si rammenta può essere
fatta ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n.
81/2008 sia dal committente che dal responsabile dei lavori),
non esonera il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
lettere a), b), c) e d)” cioè alla verifica che sia il
coordinatore in fase di progettazione che quello in fase di
esecuzione assolvessero agli obblighi che la legge aveva a loro
assegnati. Si osserva, in proposito, che il comma 2 dell’art. 93
era l’unico del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 nella versione
originaria nel quale non veniva citato il committente in
alternativa al responsabile dei lavori. Quanto sopra aveva
portato alcuni a rafforzare la propria opinione che il
legislatore con tale comma avesse voluto espressamente assegnare
un obbligo esclusivo a carico del responsabile dei lavori e non
anche del committente e quindi in definitiva a carico del
progettista o del direttore dei lavori che venivano identificati
ope legis in tale figura. “Tecnico controlla tecnico” si
commentava a proposito.
A seguito della lettura del testo originario del D.
Lgs. n. 81/2008 non si è ritenuto comunque di interpretare nel
senso sopraindicato la disposizione di cui all’art. 93 comma 2
ma si era più propensi a pensare che ci fosse stata una
omissione da parte del legislatore nel trascrivere il D. Lgs. n.
494/1996 e s.m.i., il quale nell’art. 6 comma 2, come modificato
dal D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, indicava appunto che “La
designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente
o il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi” da
parte dei coordinatori e quindi fissava l’alternativa fra le due
figure. Tale convinzione era avvalorata anche da
alcune considerazioni secondo le quali non appariva logico che
il legislatore avesse voluto affidare ope legis un compito
esclusivo, che portava all’esonero dalle responsabilità da parte
del committente, ad una figura (il responsabile dei lavori) che
poteva pure non sussistere perché era nominata a discrezione del
committente.
Ma perché il “può” ballerino che appare nel testo
dell’approfondimento? Perchè le disposizioni legislative che si
sono succedute nel tempo nella materia specifica hanno sostenuto
alternativamente ora l’obbligatorietà ora la facoltà della
nomina di tale figura da parte del committente.
Ma andiamo con ordine.
Con l’art. 2 comma 1 lettera c del D. Lgs. 14/8/1996 n.
494, contenente l’attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili, il responsabile dei
lavori veniva definito quale il:
“soggetto
incaricato dal
committente per la progettazione o per l'esecuzione
o per il controllo dell'esecuzione dell'opera”
(art. 2
comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 494/1996).
Il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528 che ha
successivamente apportato delle modifiche al D. Lgs.
n. 494/1996, definiva, invece, il responsabile dei
lavori il:
“soggetto
che può essere incaricato
dal committente ai fini
della progettazione o della esecuzione o del
controllo dell’esecuzione dell’opera”
aggiungendo che
“ Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche”
(art. 2 comma 1 lettera c D. Lgs. n. 494/1996
come modificato dal D. Lgs. n. 528/1999).
definizione questa, contenuta nel
decreto modificativo del D. Lgs. n. 494/1996, nella
quale è facile osservare l’inserimento della parola
“può” che introduceva chiaramente la facoltà da
parte del committente di affidare l’incarico ad un
responsabile dei lavori.
Con l’art. 89 comma 1 lettera c) del
successivo D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 è stato ancora una
volta eliminato il termine “può” essendo stato
definito il responsabile dei lavori quale il:
“soggetto
incaricato, dal
committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide
con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase
di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori
è il responsabile unico del procedimento”.
(art. 89 comma 1
lettera c del D. Lgs. n. 81/2008).
Una interpretazione contraria a
quella sopraindicata e che individuava nella lettura
del D. Lgs. n. 81/2008 una facoltà della nomina del
responsabile dei lavori da parte del committente
era fondata invece su alcuni altri elementi
derivanti sostanzialmente dalla lettura degli
articoli 93 e 92 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. In
particolare veniva posto all’attenzione, da parte di
chi sosteneva l’automaticità della nomina, che
nell’art. 93, riportante le responsabilità dei
committenti e dei responsabili dei lavori, secondo
il quale “la designazione del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione,
non esonera il responsabile dei lavori dalle
responsabilità (non veniva indicato in
alternativa il committente) connesse alla
verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b),
c) e d)”, veniva assegnato dal legislatore il
compito del controllo dell’attività dei coordinatori
esclusivamente al responsabile dei lavori non avendo
lo stesso indicato per tale incombenza una
alternativa fra il responsabile dei lavori ed il
committente come era stato invece fatto in tanti
altri punti del decreto stesso. Inoltre, sostenevano
ancora costoro, nel comma 1 lettera e) dell’art. 92
sugli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, secondo il quale questi “segnala al
committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto”,
veniva imposto al coordinatore medesimo di
effettuare tale segnalazione sia al committente che
al responsabile dei lavori per la presenza della
congiunzione “e”. Queste due osservazioni portavano
quindi a concludere che il legislatore aveva
prevista sempre e comunque la presenza del
responsabile dei lavori nell’ambito dei cantieri
temporanei o mobili.
Ora finalmente il decreto correttivo di cui al D. Lgs.
n. 106/2009 ha messo la parola fine alla diatriba in
quanto con l’art. 89 comma 1 lettera c) definisce il
responsabile dei lavori quale il:
“soggetto
che può essere incaricato
dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori è il responsabile del procedimento”
(art. 89 comma 1
lettera c del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato con
il D. Lgs. n. 106/2009).
per cui è
facile osservare che è ricomparso il “può” ballerino
il quale avvalora definitivamente e chiaramente la
facoltà della nomina da parte del committente del
responsabile dei lavori. Analogamente e
corrispondentemente anche nell’art. 92 comma 1
lettera c) la congiunzione “e” è stata ovviamente
sostituita da una “o”.
C’è da concludere che a volte la lettura logica e
sistematica e non proprio strettamente lessicale di
una disposizione di legge può dare una giusta
interpretazione a quello che il legislatore non è
stato in grado di esprimere felicemente ed a
scavalcare così gli errori e le omissioni la cui
presenza è fisiologica nell’elaborazione dei testi
delle leggi.
Dove invece non si è avuto un riscontro nel decreto
correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 è il ricorso
all’istituto della delega che si è ritenuto e si
ritiene debba necessariamente accompagnare
l’incarico del responsabile dei lavori sulla quale
il legislatore anche in occasione del decreto
correttivo non ha inteso ancora esprimersi,
necessità questa che è stata comunque individuata
nelle varie indicazioni fornite dalla giurisprudenza
in base alla quale ogni qualvolta si devono
trasferire obblighi penali da un soggetto ad un
altro è necessario che ciò sia fatto tramite
l’istituto della delega che tra l’altro, come è
noto, è stato regolamentato, sia pure per i datori
di lavoro, dall’art. 16 dello stesso D. Lgs. n.
81/2008.
La convinzione sulla necessità della delega è stata
questa volta basata sulle indicazioni fornite in
merito dalla Corte di Cassazione e che è possibile
leggere in alcune sentenze dalla stessa emesse.
Nella sentenza n. 23090
del 10/6/2008, infatti,
emessa in riferimento ad un infortunio mortale
occorso ad un lavoratore di una ditta
appaltatrice il quale, mentre era intento a dei
lavori di demolizione sopra di una scala all’altezza
di circa sei metri, cadeva rimanendo infortunato
mortalmente, la Sezione
IV della Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi
nel senso che
il
responsabile dei lavori deve essere oggetto di una
esplicita delega da parte del committente e con
accettazione scritta da parte dello stesso (il che
esclude una nomina ope legis) e che inoltre il
committente è esonerato dal rispetto degli obblighi
che eventualmente lo stesso ha inteso trasferire al
responsabile dei lavori. In tale sentenza della
Suprema Corte è possibile, infatti, leggere che “L'esenzione
del committente dalle responsabilità che la legge
gli impone si verifica solo a seguito della nomina
del responsabile dei lavori e nei limiti
dell'incarico conferito a quest'ultimo” e la
stessa ha proseguito ribadendo che “Dalla
formulazione della suddetta norma, dunque, emerge
chiaramente che il legislatore, nel prevedere
l'esonero del committente dalle responsabilità in
materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha
subordinato alla nomina di un responsabile dei
lavori, nell'ambito però della delega ad esso
conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori
si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di
delega, con il quale si attribuiscano al predetto
responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono
connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale,
la determinazione della sfera di competenza
attribuitagli”.
“Il legislatore, in sostanza”, ha proseguito la
Corte di Cassazione in tale sentenza, “non ha
predeterminato gli effetti della nomina del
responsabile dei lavori, avendo stabilito
espressamente che l'area di esonero della
responsabilità del committente dipende dal contenuto
e dall'estensione dell'incarico conferitogli”.
Ha concluso, infine, la Sez IV precisando che le
condizioni perché vi sia un esonero da
responsabilità del committente sono quindi la nomina
di un responsabile dei lavori, la tempestività di
detta nomina in relazione agli adempimenti da
osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e
l’estensione della delega conferita al responsabile
dei lavori ai predetti adempimenti.
In una precedente sentenza, la n.. 29149 del 10 agosto
2006 la Sezione III della stessa Corte di Cassazione
aveva condannato un committente per aver omesso di
designare il coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione. In tale
circostanza la Corte di Cassazione ha avuto modo di
sostenere che «il
committente può essere sgravato degli obblighi in
materia di sicurezza e di salute da attuare nel
cantieri temporanei soltanto se abbia conferito
incarico al responsabile dei lavori, non essendo
sufficiente, per l’esonero da responsabilità del
committente, la nomina del responsabile dei lavori
ove non intervenga delega a quest’ultimo, che nella
specie non risulta essere stata espressamente
rilasciata».
Dobbiamo aggiungere altro?
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