PORRECA Gerardo - Prevenzione
e Sicurezza sul Lavoro
Sentenza sulla sanzione per la
mancata verifica dell'impianto di terra.
(Home)
(Notizie)
(Presentazione)
(Linee Guida)
(Convegni e
Seminari)
(Aggiornamento normativo)
(Repertorio delle sentenze)
(Approfondimenti)
(Quesiti)
(Rassegna Stampa)
(Norme e Prassi)
(Links e
Motori)
(E'
accaduto)
(Da altri siti)
(Il mio Curriculum vitae)
(Come contattarmi)
(Atti Convegni)
___________________________________________________________
ASSSUNTA
DALLA CORTE DI CASSAZIONE UNA ALTALENANTE POSIZIONE IN MERITO ALLA
SANZIONE DA APPLICARE IN CASO DI MANCATA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI
MESSA A TERRA PREVISTA DAL D.P.R. N. 547/1955. ASSOLTO UN DATORE DI
LAVORO PERCHE’ IL D.P.R. N. 547/1955 E’ STATO ABROGATO.
Cassazione
Sezione III - Sentenza n. 24641 del 15 giugno 2009 (u.p. 3/2/2009) - Pres.
Lupo – Est. Mulliri – P.M. (Diff.) Passacantando - Ric. A. G.
Commento.
Sull’applicabilità della sanzione nel caso in cui un datore di lavoro
abbia omesso di sottoporre a verifica periodica l’impianto di messa a
terra installato nella propria azienda, già prevista dall’art. 328 del
D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e punibile con la penalità prevista dall’art.
389 dello stesso decreto presidenziale, si era già espressa la Corte di
Cassazione in passato in alcune sentenze con le quali la stessa, pur
prendendo atto che il citato articolo del decreto presidenziale n.
547/1955 era stato abrogato dal successivo D.P.R. 22/10/2001 n. 462,
contenente il Regolamento per la denuncia di
installazione dei dispositivi di protezione, contro le scariche
atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici
pericolosi, riconosceva, ai fini della punibilità del reato, la
continuità normativa fra i due decreti presidenziali. Con questa
sentenza, invece, la stessa Corte di Cassazione ha annullata la condanna
emessa a carico di un datore di lavoro per la
mancata verifica dell’impianto di messa a terra motivando la decisione
con la osservazione che l’obbligo di cui alla condanna sottoposta
all’esame era stato abrogato e che pertanto non costituiva più un reato.
Il caso.
Il Giudice Monocratico di un Tribunale ha condannato alla pena di
1500,00 euro di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale
della pena stessa e della non menzione, la direttrice di un museo perchè
ritenuta responsabile della violazione dell’art. 374 del D. P. R. n. 547
del 1955 per non avere dimostrato formalmente, nell’ambito di un
sopralluogo effettuato da alcuni ispettori dell'ASL, di avere verificato
gli impianti elettrici di messa a terra e contro le scariche
atmosferiche.
Contro la decisione del Tribunale l’imputata proponeva
ricorso alla Corte di Cassazione alla quale chiedeva l’annullamento
della sentenza sostenendo di aver rassegnato le dimissioni dalla
direzione della amministrazione già prima della contestazione effettuata
dall’organo di vigilanza e che il giudice di merito aveva, invece,
ritenuto ugualmente di attribuire a lei l'omissione sulla base del fatto
che la documentazione presentata non provava la data da cui decorreva la
esecutività delle dimissioni nonché sulla base delle dichiarazioni di un
teste dalle quali era emerso che al momento del controllo la ricorrente
risultava ancora essere in carica oltre al fatto che la stessa aveva
provveduto ad oblare un’altra contravvenzione contestata nel corso dello
stesso sopralluogo.
Motivi
della decisione. La Corte di
Cassazione, dopo l’esame del caso, ha annullata la sentenza di cui al
ricorso ma per motivi diversi da quelli addotti dalla ricorrente. Ha
osservato, infatti, la suprema Corte che il giudice di merito aveva
emessa la sentenza di condanna in ordine al reato di cui all’art. 374
del D. P. R. n. 547 del 1955 e che il rilievo mosso alla ricorrente
scaturiva a seguito della violazione della normativa di cui al D. P. R.
22 ottobre 2001. n. 462, articolo 4. La suprema Corte ha messo in
evidenza, in merito, che il citato D. P. R. n. 462/2001 contiene
disposizioni di natura sicuramente regolamentare, così come del resto è
indicato nel titolo del decreto che recita "Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e
dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi".
“Tale Decreto del Presidente della Repubblica n. 462
del 2001”, prosegue la Sez III “non
contiene, al proprio interno, alcuna previsione sanzionatoria penale (né
potrebbe se non pena la violazione del principio di riserva che vuole la
legge quale fonte primaria del diritto penale) e quindi “la
sentenza impugnata ha, perciò, ravvisato la violazione di un precetto
contenuto in una norma regolamentare che, oltre a non essere sanzionata
penalmente, non costituisce neanche una specificazione della norma
primaria indicata nel capo di imputazione (Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374), la quale non prevede alcuna
integrazione attraverso norme secondarie”. “Va, altresì, rilevato”,
ha concluso la suprema Corte, “ che il Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81, articolo 304 ha abrogato il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955 indicato nel capo di imputazione” per cui
la sentenza impugnata va annullata perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
I
precedenti. Sono varie le
sentenze della stessa Corte di Cassazione che si sono espresse in
precedenza in senso contrario e quindi nel senso della punibilità della
violazione. Fra di esse si cita la sentenza n. 35381 del 10/9/2003 Sez.
III, la n. 2947 del 28/1/2004 Sez. III e la n. 26389 del 18/7/2005 Sez.
III.
Con la prima di tali sentenze, la n. 35381 del
10/9/2003, la Corte Suprema, pur ammettendo che "la lettera a)
del comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. in questione recita testualmente che
sono abrogati gli artt. 40 e 328 del D.P.R. n. 547/1955", ha
affermato che "il fatto di cui alla seconda delle norme abrogate
(omessa denuncia dell'impianto di messa a terra ai fini
dell'omologazione) trova continuità normativa nelle disposizioni del
D.P.R. n. 462/2001 e precisamente nell'art. 2 (Messa in esercizio e
omologazione dell'impianto)" ed ha precisato in più che "la
salvezza, in particolare, delle disposizioni penali è desumibile con
certezza dall'art. 9 del D.P.R. n. 462/2001 che, dopo aver ribadito al
comma 1 le già disposte abrogazioni, al comma 2 dispone testualmente che
i riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti in altri testi
normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente
regolamento". La Sezione III ha dedotto quindi che la sanzione
penale relativa all'abrogato art. 328 del D.P.R. n. 547/1955, contenuta
nell'art. 389, comma 1, lettera c) dello stesso Decreto doveva essere
intesa ora relativa alle nuove disposizioni.
Con la successiva sentenza n. 2947 del 28/1/2004 la
Sez. III rimarcava la punibilità della mancata denuncia dell’impianto di
terra e confermava in pieno tutte le considerazioni fatte in merito
precedentemente dalla stessa Sez. III in merito e giungeva quindi alla
conclusione, per quanto riguarda il rapporto fra il D.P.R. n. 547/1955
ed il D.P.R. n. 462/2001, di essere davanti ad una successione di leggi
nel tempo e non anche ad una abolizione totale del reato.
Con la sentenza n. 26389 del
18/7/2005, infine, con la quale il legale rappresentante di una azienda
era stato condannato per il reato di cui all’art. 328 del D.P.R. n.
547/1955 per la mancata verifica dell’impianto di messa a terra la
stessa Sez. III della Corte di Cassazione ancora, nel confermare la
condanna inflitta dal Tribunale, ha avuto modo di osservare che “l’abrogazione
dell’art. 328 dianzi citato non ha comportato alcuna abolitio criminis,
giacche sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389 D.P.R. n.
547/1955 e gli artt. 2 e 5 D.P.R. n. 462/2001” e che “l’art., 9
comma 1, del citato D.P.R., pur abrogando l’art. 328 D.P.R. n. 547/1955,
ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove fattispecie
previste dal D.P.R. n. 462/2001”. La stessa, infine, ha posto in
evidenza che, siccome “il comma 2 della norma citata dispone che i
riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti in altri testi
normativi si intendono riferiti al presente regolamento, la
sanzione prevista dall’art. 389 D.P.R. n. 547/1955 si deve intendere ora
relativa alle disposizioni del D.P.R. n. 462 del 2001”.
Leggi le altre
sentenze del "Repertorio delle sentenze"