PORRECA Gerardo - Prevenzione
e Sicurezza sul Lavoro
Sentenza sulla responsabilità di un
socio di una s.n.c.
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IL SOCIO DI UNA S.N.C. ASSUME, AL PARI
DEGLI ALTRI SOCI, UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
CHE PRESTANO ATTIVITA’ LAVORATIVA PER CONTO DELLA SOCIETA’ E RISPONDE DI
UN INFORTUNIO AVVENUTO PER CARENZE DI MISURE DI SICUREZZA.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 41855
(u. p. 15/10/2009) del 30 ottobre 2009 - Pres. Marzano – Est. Piccialli
– P.M. Lo Voi - Ric. B. D.
Commento.
Questa sentenza della Corte di Cassazione penale risponde bene
all’interrogativo su chi, ai fini della applicazione delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve
essere considerato datore di lavoro nelle s.n.c. e cioè nelle società in
nome collettivo. Sostiene infatti la suprema Corte, allo scopo di
individuare le responsabilità connesse al verificarsi di un infortunio
sul lavoro, che il socio di una s. n. c. assume appunto, alla pari degli
altri soci della società medesima, una posizione di garanzia nei
confronti dei lavoratori che prestano una attività lavorativa per conto
della stessa e risponde, quindi, di un eventuale infortunio occorso ad
un lavoratore dipendente nel caso che questo sia accaduto per carenza di
protezioni antinfortunistiche che avrebbero potute evitare l’evento.
Il caso.
La Corte di Appello ha confermata una sentenza di condanna emanata dal
Tribunale della stessa città, con la quale il contitolare di una s. n.
c., imputato di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen., è
stato condannato, in qualità di datore di lavoro e caposquadra preposto
allo svolgimento a bordo di una nave di alcune operazioni di
manutenzione sui dei rulli passacavo, per aver per colpa cagionato ad un
operaio dipendente delle lesioni gravi con indebolimento permanente
dell'organo della prensione. La colpa veniva ravvisata "nell'aver
messo a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura d'imbrago (braga
tessile) non adeguata al lavoro da svolgere in quanto priva delle
necessarie caratteristiche di resistenza e di idoneità in relazione al
carico da sollevare (rullo del peso di circa kg. 100), casualmente
reperita a bordo nave e, come tale, inidonea ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori ...". L’infortunio era accaduto durante
le operazioni di sollevamento di un rullo il quale mentre era
agganciato ad un paranco è caduto per la rottura della braca ed ha
schiacciata la mano del lavoratore procurandogli le lesioni
sopraindicate.
Il ricorso e le decisioni. Avverso la sentenza
di condanna l’imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso sostenendo che egli non poteva essere considerato datore di
lavoro perchè risultava dagli atti che il responsabile legale della
società non era lui ma il fratello il quale era anche il “soggetto
titolare dei doveri in ordine alla valutazione dei rischi”. Lo
stesso sosteneva inoltre che non poteva essere considerato neanche
preposto in quanto, alla stregua di quanto riferito da tutti i testimoni
in ordine ai lavori che erano stati svolti "non esisteva tra i
suddetti lavoratori e, in particolare, tra l'imputato e la persona
offesa, alcun tipo di sovra ordinazione" ed ancora che non era stato
accertato nel corso del processo di primo grado di chi fosse la braca
tessile utilizzata nelle operazioni di sollevamento né il motivo che
aveva provocata la sua rottura.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed
infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa nel rigettare
l’impugnazione ha ribadito per quanto riguarda la posizione di
responsabilità dell’imputato nell’accaduto, che come risultato "dalle
visure agli atti", lo stesso era "socio della s.n.c. al pari del
fratello e dotato, come quest'ultimo, e come confermato dai testimoni
escussi, di potere di direttiva nei confronti degli operai, come in
particolare nel caso di specie, in cui era di fatto capo squadra
rispetto all’infortunato che lavorava sulla base delle indicazioni da
lui impartite". La Sez. IV ha posto in evidenza, infine, che dai
giudici del merito era stato accertato che nell’accaduto la braca
rinvenuta a bordo della nave era stata utilizzata senza che fosse stato
effettuato un preventivo accertamento sui requisiti di resistenza
posseduti dalla stessa in rapporto al peso da sollevare.
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