PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Sentenza sulla responsabilità del RSPP per negligenza imprudenza e
imperizia
LA NEGLIGENZA,
L’IMPRUDENZA E L’IMPERIZIA PRESI ANCORA A RIFERIMENTO DALLA CASSAZIONE
PER DETERMINARE LE CAPACITA’ PROFESSIONALI DEL RSPP. E” VENUTO MENO AI
SUOI COMPITI ISTITUZIONALI OMETTENDO DI SEGNALARE UNA SITUAZIONE DI
RISCHIO.
Cassazione Penale Sez.
IV - Sentenza n. 39567 del 26 ottobre 2007 - Pres. Coco – Rel. Bianchi –
P. M. Viglietta – Ric. A. G.
Commento.
Ancora una volta la negligenza,
l’imprudenza e l’imperizia sono stati presi dalla Corte di Cassazione
quali metro di riferimento per valutare e
determinare le capacità professionali di un responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP), elementi addebitati al tecnico per
essere venuto meno all’assolvimento dei propri compiti istituzionali
fissati dal D. Lgs. n. 626/1994 e per aver omesso di segnalare una
situazione di rischio a seguito della quale si è verificato un
infortunio sul lavoro, condizionando in tal modo il datore di lavoro a
non adottare una doverosa misura prevenzionale.
Nel caso in esame un lavoratore, mentre
procedeva a scaricare da un camion mediante una gru dei pesantissimi
cilindri fatti di fogli di acciaio arrotolati, ciascuno di circa 1700
kg, ed a posizionarli uno sull’altro in delle stive costituite da grossi
gabbioni metallici, rimaneva infortunato, investito da uno di questi
cilindri ribaltatosi, subendo gravissime lesioni consistenti in un grave
trauma da schiacciamento della gamba con conseguente amputazione.
Dalle indagini veniva accertato che le stive per
collocare i cilindri metallici erano insufficienti e che tale situazione
era ben nota all’azienda senza che fossero stati adottati dei
provvedimenti per aumentare il numero delle stive stesse né che fossero
state impartite delle precise disposizioni su come effettuare le
operazioni di scarico. A seguito dell’accaduto il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dell’azienda veniva condannato in
primo e secondo grado di giudizio per il reato di lesioni colpose e la
Corte di appello in merito all’incidente aveva ad indicare che si era
trattato di un infortunio che poteva dirsi "annunciato". Il RSPP
veniva ritenuto responsabile delle lesioni riportate dal lavoratore
infortunato ed il suo comportamento negligente veniva considerato una
concausa, accanto al comportamento del datore di lavoro, dell'infortunio
verificatosi. Nell’occasione i giudici affermavano che “compete al
responsabile del servizio
di prevenzione, specie quando esso sia come
nella specie un dipendente dell'imprenditore, lo specifico dovere, per
contratto, di informarsi, di vigilare, di conoscere e di intervenire; il
suo compito non si risolve nella mera consulenza verso il datore di
lavoro, ma comprende l'obbligo concreto di segnalare il pericolo e le
misure necessarie per affrontarlo, pur restando gli obblighi
decisionali, di scelta e di spesa nella esclusiva competenza del datore
di lavoro. Prova ne è che, in caso di mancata attivazione, il datore di
lavoro può non essere a conoscenza della specifica situazione esistente”
e precisavano ancora i giudici che nel caso specifico era risultato che nulla
avesse fatto il RSPP “violando dunque gli obblighi contrattualmente
accettati con l'assunzione dello specifico incarico”.
Avverso la sentenza di condanna il RSPP ha inteso far
ricorso per Cassazione adducendo a sua discolpa il motivo che egli fosse
stato ritenuto responsabile dell’accaduto erroneamente dal momento che
il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione previsto dal D. Lgs. 626/1994 “è organo meramente
consultivo e propositivo del datore di lavoro con assenza di
responsabilità penale, anche a titolo di concorso con il datore
di lavoro “ e che non poteva essere chiamato a rispondere delle
lesioni del lavoratore conseguenti alla inosservanza della normativa
antinfortunistica “non essendo stata costruita a suo carico una
posizione di garanzia”. Lo stesso RSPP non condivideva, altresì, le
conclusioni a cui era pervenuta la Corte di Appello, in base alle quali
l’infortunio non sarebbe accaduto se fosse stato informato della
situazione il datore di lavoro, in quanto la direzione dell’azienda era
ben al corrente della pericolosità delle manovre in atto senza che
avesse fatto nulla per impedirle.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha
confermata la sentenza di condanna dell’imputato formulando nella stessa
delle interessanti osservazioni. Afferma la Sez. III che “dal Decreto
Legislativo n. 626 del 1994 articolo 8 commi 3 e 10, emerge che i
componenti del servizio aziendale di
prevenzione, essendo considerati dei semplici
ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere
direttamente del loro operato, proprio perchè difettano di un effettivo
potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei
loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in
qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda - ad esempio,
in campo fiscale, tributario, giuslavoristico - vengono fatti propri dal
vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento
liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio
ottemperare agli obblighi di cui e' esclusivo destinatario. Tanto e'
vero che il medesimo decreto legislativo ha escluso la diretta
sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti
inosservanti da parte dei predetti componenti interni o esterni del
servizio aziendale di
prevenzione e protezione”.
La Suprema Corte prosegue sostenendo comunque che “come
ritiene la dottrina più attenta e come già osservato da questa Corte
(sez. 4 20.4.2005 n. 11351 rv. 233657), il fatto che il Decreto
Legislativo n. 626 del 1994 abbia escluso la diretta sanzionabilità
penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei
predetti componenti interni o esterni del servizio
aziendale di prevenzione e protezione, non
significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso
totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile
derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto”.
Interessanti sono poi le
conclusioni alle quali è pervenuta la III Sezione secondo la quale “Occorre
distinguere infatti il piano delle responsabilità prevenzionali,
derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, per le quali
l'assenza di espressa sanzione esclude la responsabilità, da quello
delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano
verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie, riconducibili alle
previsioni di cui agli articoli 589 e 590 c.p.” per cui ne consegue
che “il
responsabile del servizio
di prevenzione e di protezione qualora, agendo
con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e
discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di
segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di
lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale,
risponderà dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un
titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione
professionale”.
A queste medesime conclusioni del resto era già
pervenuta la stessa Sez. IV della Corte di Cassazione in una recente
sentenza, la n. 15226 del 17/4/2007, con la quale veniva individuata la
responsabilità tecnica e professionale del RSPP e veniva riconosciuta
allo stesso, pur se dipendente del datore
di lavoro, una posizione di garanzia che trova il suo fondamento nella
previsione legislativa di cui al D. Lgs. n. 626/1994 e che gli
attribuisce un ruolo importante nel complessivo sistema della
prevenzione e della tutela del lavoratore.
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