Per l’affidamento di un appalto di pulizia in un mobilificio di grandi dimensioni il committente ha chiesto che i lavoratori della ditta appaltatrice che devono operare nella struttura stessa facciano parte della squadra di emergenza e abbiano frequentato un corso per addetti antincendio in attività a rischio elevato. E’ normale tale richiesta? Della squadra di emergenza non devono far parte solo lavoratori della ditta ospitante? Risposta a cura di G. Porreca. Il lettore che ha formulato il quesito ha chiesto se è normale che un committente che deve affidare il servizio di pulizia all’interno del suo stabilimento abbia fatto richiesta che i lavoratori della ditta appaltatrice facciano parte della squadra di emergenza organizzata presso l’azienda stessa e che pertanto debbano avere conseguita una adeguata formazione in materia antincendio rispetto ai rischi presenti nell’ambiente che dovrà ospitarli. Per rispondere.................
In caso di infortunio di un dipendente, la condotta del datore di lavoro che non abbia sorvegliato sull’instaurarsi di una pericolosa prassi operativa integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Al fine di evitare le interferenze dei rischi in cantiere le aree assegnate a imprese diverse devono essere "segregate" nel senso che se confinanti non è sufficiente segnalare il confine, ma è necessario rendere le stesse reciprocamente inaccessibili.
Per l’infortunio di un lavoratore attaccato e ucciso da un toro in una stalla, condannato dai giudici di merito il datore di lavoro per non avere previsto una idonea via di fuga e per la mancata informazione e formazione del lavoratore.
I doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile all’appaltatore allorquando destini gli stessi a mansioni pericolose in ragione del contesto in cui esse sì svolgono.
In un cantiere installato per la ristrutturazione di un edificio nel quale opera un’unica impresa e nel quale era previsto, per lavorare in quota, l’utilizzo di un ponteggio è sorta la necessità di proseguire i lavori mediante una Plac. In tal caso si configura la necessità di nominare un coordinatore in quanto la ditta che dovrà montare rappresenterebbe una seconda impresa? La stessa sarebbe altresì tenuta a redigere il proprio POS relativo alle attività di montaggio e smontaggio della Plac? Risposta a cura di G. Porreca. Per rispondere al quesito finalizzato a sapere se il committente di un’opera edile, nel caso in cui in un cantiere nel quale opera un’unica impresa viene chiamata a interviene una seconda impresa per fornire e montare una piattaforma di lavoro a colonne (Plac), deve nominare un coordinatore per la sicurezza (CSE) e se l’impresa stessa, inoltre, prima di entrare in cantiere, deve redigere il proprio piano operativo di sicurezza (POS), occorre………………………...