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Quesito D. Lgs. 81/08 (217): sulla formazione dei dirigenti d'azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
Con riferimento alla nuova formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario anche per quanto riguarda la formazione dei dirigenti fare la comunicazione agli Organismi Paritetici come per i lavoratori? La formazione dei dirigenti, inoltre, può essere svolta in azienda o deve essere fatta dagli stessi soggetti indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP?
RISPOSTA
La formazione dei dirigenti d’azienda è regolamentata dall’Accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011 (repertorio atti n. 221), Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, essendo i dirigenti stessi dei lavoratori subordinati al datore di lavoro..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (216): sull'aggiornamento dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Con riferimento alla risposta al quesito n. 214 consultabile sul sito porreca.it nella quale è stato sostenuto che per gli RSPP/ASPP che hanno frequentato il modulo B il quinquennio di aggiornamento decorre dalla data di completamento della frequenza dello stesso modulo B e che quindi debba essere completato entro i cinque anni dalla data medesima, come si concilia quanto sostenuto con quanto si legge nell’accordo Stato-Regioni del 2006 secondo il quale dopo i cinque anni dalla frequenza del modulo B “scatta l’obbligo dell’aggiornamento” e quindi lo stesso dovrà cominciare e non essere terminato?
RISPOSTA
Non si ritiene corretta l’interpretazione data dal lettore all’espressione “dopo i cinque anni dalla frequenza di tale modulo scatta l’obbligo dell’aggiornamento“che si legge negli Accordi Stato Regioni sulla formazione degli RSPP/ASPP e secondo la quale dopo i cinque anni dalla frequenza del modulo B l’aggiornamento obbligatorio quinquennale dovrà cominciare e che quindi lo stesso può essere completato nell’ambito dei cinque anni successivi al quinquennio di validità del modulo B e quindi in pratica entro i dieci anni dal termine della frequenza dello stesso modulo e vediamo il perché..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (215): sull'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori.
I lavoratori "storici" (non neo-assunti) che fino ad ora hanno ricevuto una formazione "informale" (fatta internamente all'azienda dal datore di lavoro o dal RSPP tramite riunioni o somministrazione di materiale informativo/formativo, senza attestati e provata solo da verbali "interni") sono tenuti ad effettuare la formazione (generale e specifica) di cui al punto 4 dell'accordo sulla formazione dei lavoratori? E i lavoratori neo assunti entro quanto tempo devono essere formati?
RISPOSTA
La formazione dei lavoratori è regolamentata dall’Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (214): sull'aggiornamento di un RSPP che ha usufruito dell'esonero dalla frequenza dei moduli A e B.
Sono un RSPP che nel 2006 ha usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B in quanto rientrante per l’esperienza pregressa fra gli RSPP in possesso dei requisiti indicati nella Tabella A4 allegata all’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 e che pertanto devo completare l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012. Ho esercitato ed esercito la mia attività di RSPP esclusivamente nei macrosettori 6 (commercio) e 9 (alberghi, ecc.) ma nel 2008 ho comunque frequentato un modulo B per il macrosettore 6. Ora chiedo sono sempre tenuto ad aggiornarmi entro la data sopraindicata del 14/2/2012?
RISPOSTA
Come già sostenuto nell’ambito di un recente approfondimento che è possibile consultare su questo stesso sito e relativo appunto all’aggiornamento degli RSPP/ASPP, i casi che si possono verificare per quanto riguarda l’aggiornamento di tali figure professionali sono in sintesi tre e cioè..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (213): sulla validità permanente o meno dei crediti formativi per l'agggiornamento dei coordinatori in edilizia.
Desidererei sapere in merito all’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili se le ore di aggiornamento a cadenza quinquennale "scadono" dopo 5 anni o possono essere "cumulati" per gli anni successivi. Se un coordinatore per esempio che deve effettuare un aggiornamento di 40 ore entro il 15/05/2013 effettuasse entro tale data 50 ore di aggiornamento, 10 di queste ore possono essere utilizzate per il quinquennio successivo, e quindi entro il 15/05/2018?
RISPOSTA
Il quesito è davvero singolare e per dare una risposta partiamo come al solito dalle disposizioni di legge vigenti in materia di aggiornamento di tali figure professionali. L’obbligo dell’aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è stato introdotto dall’Allegato XIV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro,..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (212): chiarimenti sulla possibilità di autocertificare il DURC.
Con riferimento alla risposta al quesito del 7/1/2012 pubblicata sul sito nella rubrica dei Quesiti come si concilia quanto in esso sostenuto in merito alla possibilità di autocertificare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una sua lettera circolare del 16/1/2012 nella quale viene sostenuto il contrario?
RISPOSTA
A parte che la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla quale si fa riferimento nella richiesta di chiarimenti è datata 16/1/2012 ed è stata quindi emanata dopo la risposta al quesito datata 7/1/2012, non c’è che da riscontrare che esistono pareri contrastanti in merito all’argomento specifico e più precisamente..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (211): sull'applicazione degli Accordi 2012 Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori.
Nell'Accordo per la formazione dei datori di lavoro RSPP si dice che in fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i "nuovi" corsi di formazione coloro che abbiano frequentato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, corsi effettuati secondo la normativa previgente (D. M. 16/01/97). Si deve intendere nei sei mesi antecedenti (dopo luglio 2011 e fino ad oggi) o successivi (da oggi fino a luglio 2012)?
RISPOSTA
Secondo il punto 11. dell’Accordo raggiunto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (210): sull'applicazione degli Accordi 2012 Stato-Regioni sulla formazione dei DDL RSPP e lavoratori.
Con riferimento agli Accordi Stato Regioni sulla formazione desidererei avere un chiarimento sui corsi non ancora svolti dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Come intendere "corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo"? Chi e come lo può documentare il datore di lavoro o l'ente di formazione? È necessaria una "data certa"?
RISPOSTA
Il quesito riguarda le disposizioni transitorie previste in entrambi gli Accordi raggiunti tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (209): sull'applicazione degli Accordi 2012 Stato-Regioni sulla formazione dei DDL RSPP.
Nella G.U. dell’ 11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli Accordi Stato-Regioni sulla formazione dei DDL-RSPP e dei lavoratori. Per l'Accordo sulla formazione dei DDL-RSPP è scritto che gli "esonerati" ante 31/12/1996 (ex art. 95 D. Lgs. 626/1994) devono frequentare l'aggiornamento entro 24 mesi. Ma chi ha frequentato il "vecchio" corso ex D. M. 16/01/1997 da oltre 5 anni quanto tempo ha per frequentare il primo aggiornamento? Deve farlo immediatamente o ha anch'egli 24 o 12 mesi di tempo?
RISPOSTA
L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolamentato dal punto 7. dell’Accordo raggiunto nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla formazione..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (208): sull'obbligo da parte delle imprese di esibire al committente il DURC.
Alla luce delle ultime disposizioni sulla semplificazione della documentazione amministrativa ed ai fini della verifica tecnico-professionale di cui all’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Allegato XVII allo stesso decreto è tenuta ancora una impresa esecutrice che opera nel cantiere edile ad esibire al committente il documento unico di regolarità contributiva o basta una autocertificazione attestante la sua regolarità nei confronti degli istituti assicurativi?
RISPOSTA
L’argomento relativo alla possibilità di autocertificare la regolarità contributiva da parte delle imprese che operano in un cantiere edile in alternativa alla esibizione al committente, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del DURC rilasciato da parte dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili è stato già oggetto..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (207): sugli obblighi e sulle responsabilità nei confronti dei visitatori di un cantiere.
Il committente ha invitato alcuni visitatori a visitare il cantiere. In questi casi, il CSE e l'impresa appaltatrice che obblighi/responsabilità hanno nei confronti dei visitatori anche se il cantiere in questione è in fase di ultimazione in quanto stanno eseguendo gli ultimi ritocchi e le verifiche impiantistiche e quindi non presenta particolari rischi?
RISPOSTA
I visitatori di un cantiere non sono lavoratori ai fini della applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ma ai fini della tutela generale della loro salute e sicurezza nonché delle eventuali responsabilità per conseguenze legate ad eventuali rischi presenti in cantiere, vengono..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (206): sull'aggiornamento dei datori di lavoro RSPP.
E' previsto un aggiornamento periodico della formazione per i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP e se sì con quale contenuto? Tale aggiornamento interessa anche i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994?
RISPOSTA
L’obbligo dell’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente individuati come datori di lavoro RSPP, è stato stabilito dall’art. 34 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e lo stesso si applica..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (205): sulla formazione e sull'uso dei DPI nei lavori in quota.
Come si può verificare se la formazione fornita ai lavoratori in quota sull’uso dei DPI (linea vita, imbracatura, cordino, ecc.) sia valida o meno? L'allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008 propone corsi per ponteggi o per lavori con accesso e posizionamento mediante funi. Nel programma proposto per i ponteggi ci sono due ore dedicate all'uso dei DPI in oggetto. I lavoratori in quota devono seguire questo corso o basta un corso specifico per l'uso dei DPI anticaduta?
RISPOSTA
Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha stabilito con l’art. 136 comma 6 che il datore di lavoro assicuri che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (204): sul sopralluogo nelle aziende dell'organismo paritetico.
Può il componente di un organismo paritetico, se è in possesso di specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, ispezionare un’azienda di propria iniziativa, ai sensi dell’art. 51 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, o l’ispezione deve essere fatta in maniera collegiale?
RISPOSTA
Gli organismi paritetici sono definiti dall’art. 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come gli “ee) organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (203): sul rapporto fra PSC, PSS, POS e DUVRI.
L’articolo 96 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che l’accettazione da parte del datore di lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del POS costituiscono adempimento della disposizione di redazione del DUVRI di cui all’art. 26 dello stesso decreto. Ma nel caso che venga redatto il PSS al posto del PSC si deve ritenere ancora valido l’esonero da parte del committente della redazione del DUVRI?
RISPOSTA
Il quesito si riferisce evidentemente ai casi di cantieri pubblici nei quali opera un’unica impresa allorquando è imposto alla stessa di redigere il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) ed è finalizzato a conoscere cosa deve fare il committente pubblico in tali circostanze per quanto riguarda la valutazione dei rischi e la programmazione..........
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Quesito D. Lgs. 81/08 (202): sugli obblighi del committente non datore di lavoro per appalti fuori dei cantieri edili.
Leggendo la risposta al quesito sulla verifica da parte del committente della idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie pubblicato sul sito con il n. 201 mi sono posto la seguente domanda: nel caso che un committente che non sia un datore di lavoro appalti dei lavori che non siano ricompresi nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X quali sono gli obblighi a carico del committente riguardo alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo ed al controllo della stessa? Sembrerebbe che l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 si applichi solo nel caso dei committenti che siano anche datori di lavoro e che l'art. 90 comma 9 lettera a) si applichi solo ai lavori edili nei cantieri. Potrei avere dei chiarimenti su questo punto?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (198e): sulla individuazione dei rischi specifici dell'appaltatore.
Dovendo sottoporre a manutenzione l’impianto fotovoltaico sistemato sulla copertura del mio capannone aziendale essere sottoposto a manutenzione ho affidato il lavoro in appalto. Per il rischio di caduta dall'alto le mie strutture devono essere dotate delle necessarie protezioni o posso pretendere, nell’ambito del possesso dei requisiti tecnico professionali, che il rischio sia attribuito al datore di lavoro della ditta appaltatrice e che la stessa sia dotata di attrezzature per il rischio di caduta dall'alto. Che responsabilità ho come committente nel caso della caduta di un lavoratore?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (197e): sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
L’art. 29, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate e che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che stabilirà tali procedure e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Le citate procedure standardizzate devono essere indicate con apposito decreto da emanare in un termine ampiamente scaduto.
Nel caso che tale decreto non venga emanato anche i datori di lavoro delle piccole aziende dovranno dopo il 30/06/2012 procedere alla redazione del DVR e non potranno più ricorrere alla autocertificazione?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (196e): sulla delegabilità della redazione del POS.
Sono dipendente di un'azienda con oltre duecento unità e sono fornito di delega in materia di sicurezza sul lavoro con pieni poteri di spesa cosi come previsto dall'art.16 del D. Lgs. 81/2008. Premesso che l'art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 cita la non delegabilità da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi e della redazione del DVR e che secondo l'art. 96 comma 2 dello stesso D. Lgs. 81/2008 l'accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera a), posso sostituirmi al datore di lavoro per le attività di sicurezza nella cantieristica e posso in particolare provvedere alla redazione del POS?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (193p): richiesta di chiarimenti sugli obblighi delle imprese familiari.
Dalla lettura della risposta al quesito pubblicato sul sito ed individuato con il n. 184 e relativo agli obblighi delle imprese familiari emergerebbe che queste ultime NON possono lavorare in un cantiere edile. Non mi pare ci sia altra interpretazione. Le stesse infatti non sono in grado di elaborare un POS conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008. Quanto affermato dal Titolo IV art 96 di tale decreto è contradditorio con il resto dell'apparato legislativo che consente alle imprese familiari di disinteressarsi della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La gravità non sta nel Titolo IV ma in quanto contenuto nel Titolo 1 e alla concessione gratuita che il legislatore ha fatto alle imprese familiari. Mi fa piacere che una bestialità simile sia stata messa in rilievo, ma necessita di alcune precisazioni soprattutto in merito alla regolarità del loro POS in cantiere...a meno che il legislatore provveda ad integrare l’Allegato XV con un Punto 3-bis sui "contenuti ridotti del POS per le imprese familiari”.
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Quesito D. Lgs. 81/08 (192e): sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 ad una società di fratelli.
Ad una società in accomandita semplice costituita da tre fratelli che gestiscono degli esercizi di bar, ristorante e pizzeria e che prestano l’attività lavorativa per conto della stessa quali disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 si applicano? Quelle relative all’imprese familiari e quindi quelle contenute nell’articolo 21 di tale decreto o quelle relative alle società e quindi tutte le disposizioni del decreto stesso?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (189e): chiarimenti sugli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria.
Con riferimento al quesito sull’obbligo da parte dell’impresa affidataria di redigere il POS pubbblicato su codesto sito si ha qualche dubbio su come deve essere redatto tale documento quando l'impresa affidataria non è esecutrice. Risulta difficile, infatti, attenersi ai requisiti minimi dell'allegato XV p 3.2, a meno che non si debba redigere un POS molto generico e ridotto, descrivendo esclusivamente le attività saltuarie svolte dal soggetto dipendente o collaboratore esterno, incaricato di vigilare, di verificare e di controllare le attività in cantiere, anche se a questo punto risulterebbe non praticabile la verifica dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.
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Quesito D. Lgs. 81/08 (188e): sugli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria.
Una impresa affidataria non esecutrice, costituita da tecnici e amministrativi, è tenuta a predisporre il POS per i lavori appaltati che vengono a sua volta tutti appaltati ad altre imprese? La stessa impresa affidataria può nominare un tecnico non dipendente (con contratto di collaborazione/libero professionista) come responsabile di cantiere per il controllo dei lavori e sul rispetto da parte delle ditte subappaltatrici della normativa in materia di sicurezza e l'applicazione di quanto previsto sul PSC e sul POS da loro predisposto? Può inoltre lo stesso tecnico essere considerato responsabile in caso d'infortunio?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (187e): sugli obblighi di una Associazione sportiva che ospita nella propria sede altre attività lavorative.
Sono RSPP di Associazione Sportiva Dilettantistica nella cui sede sociale, ubicata in ambito del demanio marittimo, oltre il club vero e proprio, sono presenti due distinte attività: una in regime di affitto del "ramo di azienda" del club nel genere di bar-ristorante situato al piano terra, mentre la seconda attività, situata al piano 1° e 2° della sede sociale, è in regime di appalto di "gestione dei servizi" del club di bar e di ristorante per i soci.
Ciò premesso, posto che le due attività sono ambedue una S.N.C., ho una certa difficoltà per individuare gli adempimenti club nei riguardi di dette attività, e conseguentemente, gli adempimenti di queste nei riguardi del club, logicamente in riferimento alle disposizioni del vigente D. Lgs 81/2008. Mi può dunque fornire dei chiarimenti?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (186): sulla possibilità di nominare quale RLS un socio lavoratore amministratore di una società.
In una azienda artigianale gestita da una s.r.l. con 10 dipendenti e 2 soci amministratori-lavoratori uno dei quali, ai fini della sicurezza sul lavoro, è stato individuato, di comune accordo, come datore di lavoro aziendale con facoltà di spesa e con lettera debitamente controfirmata per accettazione oltre a RSPP della stessa essendo in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ex art.10 del D. Lgs 626/94, può l’altro socio-lavoratore rivestire il ruolo di RLS posto che nell'azienda nessuno dei dipendenti intende candidarsi come RLS interno?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (184): sugli adempimenti delle imprese familiari in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro.
Una azienda a conduzione familiare (madre amministratrice e padre e figlio operatori di cantiere) che svolge la propria attività lavorativa presso una sua struttura deve redigere il documento di valutazione dei rischi? Se questa azienda va ad operare all’esterno in cantieri edili è sufficiente il POS? E se va a lavorare saltuariamente in una azienda non edile di grandi dimensioni deve redigere il DUVRI con la valutazione dei rischi interferenziali con le lavorazioni che vengono eseguite nell’azienda più grande o è sufficiente la consegna del POS?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (183e): sulla organizzazione della sicurezza nel caso di più imprese che operano nella stessa area.
Nel caso di grandi siti o di organizzazioni complesse come ad esempio gli arsenali, gli aeroporti, porti, ecc. nei quali possono trovarsi ad operare in una stessa area lavorativa più cantieri, alcuni edili ed altri per lavorazioni di natura diversa, i cui committenti possono essere lo stesso datore di lavoro dell'area interessata o non come si organizza la sicurezza sul lavoro e come si gestiscono i rischi da interferenze? Ovvero cosa deve fare un datore di lavoro nella cui area sono appaltati lavori, edili o non, aventi committenti diversi? In particolare un datore di lavoro non committente deve prendere visione del PSC e dei POS prima di rendere disponibile l'area interessata ai lavori edili?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (182e): sulla redazione del PSC nel caso di lavori di manutenzione affidati con contratto aperto.
Nei lavori di manutenzione stradale e di sottoservizi al momento della redazione del PSC, che deve essere allegato al bando di gara, è impossibile conoscere date effettive dei lavori e indirizzi dei cantieri che in un Comune di circa 60.000 abitanti possono essere verosimilmente stimati pari a 2000 in un anno. Quale è la procedura più corretta da seguire in tali casi per rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (180): su quando effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il DVR.
Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del D. Lgs 81/2008, fino al 30 giugno 2012, le ditte con meno di 10 dipendenti e al di fuori dei casi previsti come eccezioni potranno provvedere alla cosiddetta "autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi" ed ai sensi dell’art 28 comma 3-bis tale autocertificazione può essere fatta entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività. Che significa questo che la valutazione in questi casi possa essere fatta entro il termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività
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Quesito D. Lgs. 81/08 (178): sulla valutazione dei rischi in caso di nuova attività.
Un artigiano ha assunto un operaio e dal momento dell'assunzione il suo stato passa da artigiano (lavoratore autonomo) a impresa artigiana con un dipendente. La sua nuova posizione di datore di lavoro lo sottopone ad una serie di adempimenti tra i quali la partecipazione al corso per RSPP. Ora il datore di lavoro si è iscritto ad un corso ma come deve fare fino al termine dello stesso a compilare la valutazione di rischi se non è ancora Rspp?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (176): Sulla delegabilità della indelegabilità da pate del datore di lavoro.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 può un datore di lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 individuare nell’ambito della propria organizzazione un altro datore di lavoro e trasferire a questi, in qualità di datore di lavoro delegato, l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (175): sui requisiti di idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi
Con riferimento a quanto indicato nella risposta al quesito individuato con il n. 51 e riportato nella rubrica dei “Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008” si fa osservare che quando si cita l’Allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008 sui requisiti di idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi erroneamente è stato indicato che nel comma 2 dello stesso allegato è scritto alla lettera d) “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo” e ciò in quanto in realtà nella stessa lettera d) del D. Lgs.81/08, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, si legge invece “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo” con l’aggiunta quindi del termine “espressamente” davanti al “previsti”.
Alla luce di questa differenza, che si ritiene sostanziale, non è il caso che venga rivista la risposta data al quesito in considerazione anche del fatto che in alcuni convegni da parte di alcune unità ispettive di organi di vigilanza è stato sostenuto il contrario?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (174): Sui criteri di individuazione della figura di preposto.
Può, alla luce della normativa e giurisprudenza vigente, un Capo Squadra dei Vigili del fuoco essere considerato "datore di lavoro" nello svolgimento delle sue mansioni, o invece si deve considerarlo solo come "preposto" con il compito di assicurare l'effettivo adempimento degli uomini a lui sottoposti alle norme di sicurezza e alle disposizioni dell'Amministrazione nonché colui che individua problematiche in tal senso e informa il diretto "dirigente" e "datore di lavoro" (considerando la mancanza di potere di spesa e la completa assenza di qualsivoglia delega in tal senso)?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (173): sui requisiti per poter svolgere l'attività di coordinatore nei cantieri edili
La Commissione sicurezza istituita presso un ordine degli ingegneri ha preso l’iniziativa di voler fornire agli iscritti delle indicazioni relative ad una corretta applicazione dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 riguardante i requisiti professionali che deve possedere un ingegnere per poter svolgere l’attività di coordinatore nei cantieri temporanei o mobili. Per potere individuare il possesso di tale requisito si chiede se l’attività di progettazione e lo svolgimento della funzione di responsabile dei lavori possano, ai fini della applicazione dello stesso articolo, essere considerate attività nel settore delle costruzioni nonché se per il computo dell’anno richiesto dalle disposizioni di legge i periodi di attività svolte contemporaneamente in più cantieri possano sommarsi o meno.
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Quesito D. Lgs. 81/08 (169): sugli obblighi, compiti e funzioni del preposto.
Penso che ci sia un po’ di confusione sulla figura del preposto e sulla sua formazione per cui viene da porre alcuni quesiti sull’argomento:
- il preposto "dei ponteggi" può essere associato o meno alla figura del "preposto" cosi come definito all'art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 con gli obblighi dettati dall'art. 19 e con la formazione definita all'art. 37 comma 7 e sanzioni riportate all'art. 56?
- esiste un percorso formativo specifico per i preposti “dei ponteggi” o il percorso formativo è lo stesso e quindi ogni lavoratore può potenzialmente essere anche nominato preposto?
- gli addetti al montaggio dei ponteggi sono soggetti ad aggiornamento specifico o il loro aggiornamento è quello previsto per i lavoratori nell’art. 37 con durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori ed a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (168): sull'obbligo o meno di redigere il PSC in presenza di rischi particolari in cantiere.
Con riferimento all’obbligo o meno di redigere il PSC spesso ci si dimentica dell'art. 100 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai contenuti del PSC, che deve contenere prescrizioni relative ai rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008. In merito, quindi, non va sempre redatto il PSC, con tutte le conseguenze immaginabili di nomine del CSP/CSE ecc., in presenza di questi rischi, che è molto facile riscontrare in qualsiasi cantiere (vedi ad esempio i lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure lavori che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria)?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (167): sull'obbligo del committente nel caso della presenza in cantiere di più artigiani.
Non è sempre chiaro, come può sembrare, quando vanno nominati il CSP ed il CSE e quando va fatto il piano di sicurezza. Va redatto il PSC per esempio nel caso di una ristrutturazione interna di appartamento che vede impegnati un artigiano muratore, un artigiano piastrellista ed un artigiano idraulico tutti nominati dal committente o chiamati l’uno dall’altro oppure nel caso del rifacimento di un manto di copertura di un fabbricato effettuato da due artigiani che collaborano fra loro e che chiamano una impresa per il montaggio di un ponteggio?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (166): sull'aggiornamento degli ingegneri RSPP in possesso di laurea magistrale o specialistica.
In base al comma 5 dell'art. 32 del D. Lgs 81/2008 un ingegnere (in possesso di laurea magistrale o specialistica), essendo esonerato dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 primo periodo (Mod. A e Mod. B dell'Accordo Stato-Regioni) acquisisce i requisiti professionali per svolgere la funzione di RSPP con l'attestato di frequenza al corso sui rischi di natura ergonomica, stress lavoro correlato, organizzazione, tecniche di comunicazione ecc (Mod. C dell'Accordo Stato-Regioni). Pertanto dopo il conseguimento dell'attestato del Mod. C, può assumere l'incarico di RSPP per qualunque attività di qualsiasi macrosettore ATECO. Il mio quesito è questo: essendo l'RSPP soggetto all'aggiornamento quinquennale di 60 ore o di 40 ore (a seconda del settore ATECO di appartenenza) da quando parte la decorrenza del quinquennio? Dal giorno in cui inizia la sua attività di RSPP? da quando ha terminato il corso di cui al Mod. C? dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008? o ancora dalla data di entrata in vigore del D. Lgs 106/2009?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (163): sull'obbligo della redazione del PSS e del POS.
Chiedo un parere sulla redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008. Detto piano va sempre redatto dall’appaltatore in tutti i cantieri o solo nei cantieri in cui pur essendoci una sola impresa potrebbero configurarsi dei rischi di cui all’allegato XI. Ad esempio se una stazione appaltante pubblica incarica una impresa fiduciaria a rifare il pavimento di un locale posto a piano terra, basta il POS o va redatto anche il PSS.
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Quesito D. Lgs. 81/08 (157): sulla sanzionabilità del mancato aggiornamento dei datori di lavoro.
Nell’ambito della loro visita presso la mia azienda alcuni ispettori di un organo di vigilanza hanno contestata la validità dell’attestato del corso per datori di lavoro in quanto rilasciato ai sensi del 626/94, anche se sull’attestato è scritto conforme ai sensi del D.M. 16/01/97, ed hanno richiesto invece un attestato rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 contestando il mancato aggiornamento ai sensi dell’art. 34 comma 3 dello stesso decreto. I vecchi attestati sono ancora validi o no e quale è la sanzione per tale violazione?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (162): sulle modalità di aggiornamento degli ASPP e RSPP.
Faccio parte della Commissione sicurezza di un Collegio di professionisti e, dovendo pianificare l'attività formativa per il 2011, ci troviamo davanti ad un problema.
Nel 2009/2010 il collegio ha avviata la formazione per far conseguire agli iscritti il titolo di RSPP facendo frequentare a tutti il Modulo A ed il Modulo C (come titoli permanenti) e quindi il Modulo B3, B6 o il Modulo B9 in base al settore nell’ambito del quale gli interessati volevano svolgere la propria attività. Ora volevamo organizzare i corsi di aggiornamento quinquennali e leggendo le disposizioni emanate in merito abbiamo osservato che se ad esempio vogliamo far fare l'aggiornamento ad un iscritto che ha frequentato i moduli A, C e B9 della durata di 12 ore, perché opera come RSPP solo negli uffici, lo stesso deve frequentare per forza un corso di 40 ore perché il corrispondente settore è inserito nel raggruppamento 1-2-6-8-9.
Ora, se ho ben interpretato, mi sembra una follia che uno viene abilitato a fare l'RSPP per il macrosettore B9 con 12 ore di formazione e poi ne deve fare 40 di aggiornamento partecipando a corsi destinati anche ad altri settori quali agricoltura, la pesca ecc. per le cui attività sono previsti rischi che in fondo non gli interessano. Ma se uno vuole aggiornarsi solo per un macrosettore specifico che gli interessa non basterebbe che lo stesso frequenti un corso della stessa durata nell'arco quinquennale e cioè di 12 ore nel caso specifico del macrosettore B9, di 60 ore se opera nel settore delle costruzioni B3 e di 24 ore se opera nel settore del commercio B6?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (161): chiarimento sulla sanzionabilità del mancato aggiornamento dei datori di lavoro.
Con riferimento alla risposta al Quesito n. 157 sull'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 pubblicato sul vostro sito e riguardante la sanzione da applicare nel caso di un mancato aggiornamento del datore di lavoro che ha optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, è vero che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP non è sanzionabile per il suo mancato aggiornamento, ma avendo lo stesso l’obbligo, ai sensi dell'art 37 comma 7, di formare e aggiornare i dirigenti e preposti ed essendo nelle piccole aziende nella quasi totalità dei casi individuabile lil Dirigente nello stesso datore di lavoro, non scatta in quest'ultimo caso da parte del datore di lavoro l’obbligo di aggiornarsi in qualità di Dirigente ed in mancanza non sarebbe sanzionabile ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera c)?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (158): sulla equiparazione fra la formazione dei coordinatori e quella dei RSPP.
Sono abilitato alla sicurezza secondo l’ex D. Lgs. n. 494/1996 e a breve farò anche l'aggiornamento quinquennale. Ora sto creando una società srl con due soci e senza dipendenti la quale per esercitare la propria attività intende utilizzare le competenze professionali dei due soci. Posso svolgere l’attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per conto della società senza frequentare ulteriori corsi?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (155): sull'obbligo della valutazione del rischio stress lavoro correlato
Sono un U.P.G. di un organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con riferimento all’obbligo della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato che in base alle disposizioni di legge entra in vigore il 31/12/2010 è stato recentemente indicato esplicitamente dalla Commissione consultiva permanente, in occasione delle indicazioni sulla metodologia per effettuare tale valutazione, che basta che entro tale data sia avviata tale valutazione senza che sia stato indicato entro quale data la stessa vada completata. La stessa Commissione, con riferimento ai provvedimenti penali da adottare, ha formulato altresì l’invito agli organi di vigilanza a volersi attenere alle indicazioni fornite. E’ normale tutto ciò? Quale è il vostro parere?
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