Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si dovessero verificare per effetto della violazione dei suoi doveri di sicurezza.
Il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori domestici, pur non essendo tenuto a conoscere le singole disposizioni antinfortunistiche, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa e di verificare i suoi requisiti.
Il datore di lavoro è il garante della sicurezza del lavoratore per cui ove non ottemperi agli obblighi di tutela risponde di un evento lesivo in base al principio che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
L'assenza di rischi nei luoghi di lavoro deve emergere comunque da una valutazione dei rischi e di essa bisogna dar conto nel relativo documento di valutazione dei rischi. In buona sostanza la mancanza di rischi non esonera dalla elaborazione del DVR.
Dopo una ulteriore sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata annullata ancora una volta la condanna di una cse per l’infortunio di un lavoratore in cantiere viene da chiedersi: ma perché non revisionare l’art. 92 del D. Lgs n. 81/2008? Proviamo a dare una risposta.
L'errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché la normativa antinfortunistica mira a tutelare l'incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da sue disattenzioni e imprudenze.
Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori.
In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Ai fini dell'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, la nozione di cantiere va rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione è determinato dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Le funzioni di alta vigilanza del CSE mal si conciliano con un suo costante intervento nel cantiere finalizzato a "richiamare" le imprese esecutrici sul rispetto delle prescrizioni contenute nel psc, conosciute (o comunque conoscibili) dalle stesse.
Per l’uso di macchinari non è sufficiente la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione occorrendo invece che il datore di lavoro verifichi che le prescrizioni antinfortunistiche siano state effettivamente assimilate dagli stessi.
Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro.
Il crollo di una trave in costruzione può ben rappresentare un rischio la cui gestione è di competenza del coordinatore per la sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori rientrando lo stesso nella sfera di rischio da lui governata.
Per l’infortunio di un lavoratore attaccato e ucciso da un toro in una stalla, condannato dai giudici di merito il datore di lavoro per non avere previsto una idonea via di fuga e per la mancata informazione e formazione del lavoratore.
In caso di infortunio di un dipendente, la condotta del datore di lavoro che non abbia sorvegliato sull’instaurarsi di una pericolosa prassi operativa integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Al fine di evitare le interferenze dei rischi in cantiere le aree assegnate a imprese diverse devono essere "segregate" nel senso che se confinanti non è sufficiente segnalare il confine, ma è necessario rendere le stesse reciprocamente inaccessibili.
Il datore di lavoro deve impedire l'instaurarsi da parte dei lavoratori di prassi di lavoro non corrette e latrici di possibili rischi per la loro sicurezza e incolumità e il preposto è chiamato invece a sovraintendere per impedire il loro formarsi.
I doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile all’appaltatore allorquando destini gli stessi a mansioni pericolose in ragione del contesto in cui esse sì svolgono.
Il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, specie se adottate con il consenso del preposto, dovendo in tal caso rispondere anche dell’omessa vigilanza sul suo comportamento.
Per "lavori in quota" debbono intendersi, non solo le operazioni che si svolgano ad un'altezza superiore a due metri da terra bensì tutte le attività che si svolgano su superfici dalle quali i lavoratori possano cadere da un'altezza di oltre due metri.
Le tapparelle chiuse non creano un conveniente sbarramento all'apertura verso il vuoto e potendosi sollevare non possono essere equiparate a protezioni quali parapetti, ringhiere o altre strutture solide fissate al suolo e insuscettibili di essere rimosse.
Per l’estinzione dei reati di cui all’art. 24 del d.lgs. 758/1994 il contravventore deve eliminare le violazioni secondo quanto indicato dall’organo di vigilanza e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni.
La redazione del Duvri, a carico del committente, serve a assicurare una valutazione globale dei rischi e costituisce il risultato di una cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro i quali non sono comunque esonerati dagli obblighi d prevenzione.
Il CSE svolge una alta funzione di vigilanza sulle lavorazioni che comportino rischi interferenziali e, nel caso che riscontri direttamente pericoli gravi e imminenti, ha comunque l'obbligo di sospendere le attività anche se correlati a rischi specifici.
Il cortile di una scuola può essere equiparato a un luogo di lavoro ai fini della determinazione delle responsabilità per l’infortunio accaduto a un alunno. condannato un dirigente scolastico per lesioni con inosservanza della disciplina antinfortunistica.
Con l'atto di individuazione di un dirigente pubblico come datore di lavoro ex art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 vengono trasferite allo stesso tutte le funzioni datoriali, comprese quelle non delegabili, il che rende l’atto non assimilabile alla delega ex art. 16.
Affinché si possa escludere la colpa del datore di lavoro per errate indicazioni di ‘saperi esperti’ sulla valutazione dei rischi e sulle modalità per prevenirli, è necessario che esse non siano verificabili tramite le sue competenze e l‘ordinaria diligenza.
Per l’infortunio di un lavoratore presso una macchina riconducibile a una inadeguatezza dei suoi congegni antinfortunistici risponde anche il venditore senza che possa rilevare, a sua discolpa, la presenza di una formale certificazione di regolarità.
Il comportamento di un lavoratore non è esorbitante dall’area di rischio del titolare della posizione di garanzia qualora un infortunio occorsogli sia riconducibile alla violazione dii una molteplicità di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro deve muovere dalla personale analisi dei rischi presenti in azienda potendo, all'esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate.
In tema di infortuni sul lavoro il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento in concreto verificatosi.
La responsabilità dell'imprenditore che mette in funzione macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza porvi rimedio non fa venir meno quella di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
Il comportamento avventato del lavoratore tenuto mentre svolge il proprio lavoro può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.
Nella nozione di "luogo di lavoro", ai fini delle norme antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge.
A prescindere dal potere-dovere di controllo dei rischi interferenziali, il coordinatore per la sicurezza ha l'obbligo di legge di emanare l'ordine di sospensione per contrastare una situazione di pericolo grave e imminente immediatamente percepibile.
In tema di infortuni sul lavoro, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, nonè causa di esonero da responsabilità in caso di mancate cautele antinfortunistiche.
Il direttore dei lavori non è estraneo alla tematica degli infortuni sul lavoro poiché il progetto e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tenere conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti.
L'obbligo del committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione nel registro delle imprese ma richiede una verifica della concreta capacità ad eseguire i lavori appaltati.
L'art. 136 del D. Lgs. n. 81/08, che mira a garantire la stabilità dei ponteggi destinati allo svolgimento di lavori in quota, non smette di essere applicabile se il lavoratore opera nella parte più bassa del ponte ad una altezza inferiore ai due metri.
L’obbligo dell’appaltatore di evitare che sia i dipendenti che terzi riportino danni non è limitato al periodo di mera esecuzione delle opere ma anche alla fase successiva e si concreta nel non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda.
Le misure di prevenzione infortuni vanno adattate in ragione del mutamento delle condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio che impone un aggiornamento ogni qual volta intervenga un rischio nuovo.
I dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori e vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro per lavori in quota.
Non è configurabile il reato di cui all’art. 4 della legge 300/1970 quando l'impianto audiovisivo, anche se installato senza autorizzazione, non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti.
Risponde il preposto dell’infortunio di un lavoratore caduto in cantiere dalla copertura di un capannone nel caso non sia intervenuto a sospendere l’attività lavorativa per l’assenza di protezioni collettive o di dispositivi di protezione individuale.
Una 'mala electio' dell'impresa esecutrice può portare il committente ad assumere su di sé gli oneri del garante della sicurezza posto che una scelta sbagliata non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti che deve essere comunque garantita.
Non è esorbitante la condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro se l'infortunio accadutogli si è verificato nell'ambito di mansioni non attribuitegli ma esercitate costantemente di fatto e senza formazione.
La responsabilità del committente per un infortunio durante i lavori commissionati non è esclusa sul rilievo che destinatario degli obblighi antinfortunistici é il datore. occorre verificare l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento.
L’obbligo per il CSE di sospendere le lavorazioni di cui all’art. 92 c. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/08 opera nel caso sussista un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato ed è comunque sganciato dalla sussistenza di un rischio interferenziale.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/08 rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una sua condotta negligente trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile di tale inadempienza.
La responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa se vantaggi o interessi sono esigui in quanto anche la mancata adozione di cautele di modesta spesa può essere causa di reati colposi di eventi per violazioni di norme antinfortunistiche.
Il reato ex art. 437 c.p., posto a tutela dell'incolumità pubblica, è configurabile ogni volta che possa prefigurarsi un pericolo anche per estranei all’impresa che dovessero accidentalmente accedere ai luoghi di lavoro e pur in assenza di dipendenti.
Risponde il RLS, in concorso con il datore di lavoro, dell’infortunio di un lavoratore se ha omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
L'asportazione dall’area di distribuzione dei carburanti anche di un solo estintore, presidio indispensabile per la sicurezza antincendio, è idoneo, quanto meno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori e delle persone presenti.
Una deficienza strutturale di un ponteggio in cantiere rilevabile ictu oculi impone l'intervento del CSE i cui obblighi di tutela non possono non comprendere un dovere di attivazione in presenza di macroscopiche violazioni delle norme antinfortunistiche.
Il RSPP ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.
Il coordinatore per la sicurezza è chiamato a gestire, fra le altre cose, i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell'attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro.
Al fine di configurare la responsabilità da reato degli enti non è sufficiente accertare la mancanza di un modello di organizzazione essendo necessario dimostrare la "colpa di organizzazione" che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo.
Per un piano di lavoro sopraelevato, anche se collocato a meno di due metri da terra, è necessario predisporre, a protezione dalla caduta dall’alto, barriere o altre difese equivalenti e ciò in adempimento al punto 1.7.3. dell'all. IV del D. Lgs. 81/2008.
Perché possa escludersi la responsabilità del garante per l’infortunio di un lavoratore dovuto a un rischio da comportamento imprudente è necessario che lo stesso abbia posto in essere anche le cautele finalizzate proprio al governo di tale rischio.
Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la rispondenza alla legge dei macchinari utilizzati né la presenza sugli stessi della marcatura "CE" o l’affidamento riposto sulla notorietà del costruttore valgono ad esonerarlo dalle sue responsabilità.
Per ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e quindi a lui va addebitato un illecito prodottosi nell'ambito della sua sfera gestoria.
Ritenuto responsabile un direttore dei lavori per l’infortunio mortale accaduto a un lavoratore a seguito dello smottamento di una delle pareti prive di protezioni di uno scavo in quanto riconosciuto garante del controllo della fonte di pericolo.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la previsione dell’art. 299 del D. Lgs. 81/2008 amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega, la responsabilità del datore di lavoro.
In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta.
Quando in un cantiere diverse imprese assumono in appalto l'esecuzione di lavori che impongono l'utilizzazione di ponteggi già installati da altri, esiste per esse l'obbligo di verificare che gli stessi siano completati nel pieno rispetto delle norme.