Il CSE svolge una alta funzione di vigilanza sulle lavorazioni che comportino rischi interferenziali e, nel caso che riscontri direttamente pericoli gravi e imminenti, ha comunque l'obbligo di sospendere le attività anche se correlati a rischi specifici.
Come può un committente privato che intende eseguire dei lavori edili presso la propria abitazione, se è privo di capacità tecniche e di conoscenze normative, essere consapevole dei compiti e degli obblighi che il legislatore ha posto a suo carico dovendo lo stesso controllare oltretutto l’operato dei coordinatori per la sicurezza? Non lo si dovrebbe obbligare a frequentare uno specifico corso di formazione o, in alternativa, a nominare un responsabile dei lavori? Risposta a cura di G. Porreca. Quello formulato dal lettore in questa circostanza più che un quesito è la richiesta di un parere con riferimento al ruolo e agli obblighi che il legislatore ha posto a carico del committente di un’opera edile inteso come tale, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera edile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, Lo stesso cita………………………...
Durante la realizzazione di lavori relativi a impianti, reti informatiche (lavori di fibra ottica) che non comportano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008 e da svolgere in un cantiere stradale (tipo la posa di cavo in sottoinfrastruttura esistente, la posa di un cavo su una palificata ecc.), l'impresa esecutrice ha l'obbligo di redigere il POS? Risposta a cura di G. Porreca. Una domanda del genere ce la siamo già posta, come organi di vigilanza, fin dal 1996 non appena è entrato in vigore il D. Lgs. 4 agosto 1996 n. 494 con il quale fu recepita in Italia la direttiva europea concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, in quanto nel comma 1 dell’allegato I di tale decreto fu riportato l’elenco dei lavori edili o di genio civile per l’esecuzione dei quali si doveva ritenere installato un cantiere temporaneo o mobile e nel comma 2………………………...
In un cantiere installato per la ristrutturazione di un edificio nel quale opera un’unica impresa e nel quale era previsto, per lavorare in quota, l’utilizzo di un ponteggio è sorta la necessità di proseguire i lavori mediante una Plac. In tal caso si configura la necessità di nominare un coordinatore in quanto la ditta che dovrà montare rappresenterebbe una seconda impresa? La stessa sarebbe altresì tenuta a redigere il proprio POS relativo alle attività di montaggio e smontaggio della Plac? Risposta a cura di G. Porreca. Per rispondere al quesito finalizzato a sapere se il committente di un’opera edile, nel caso in cui in un cantiere nel quale opera un’unica impresa viene chiamata a interviene una seconda impresa per fornire e montare una piattaforma di lavoro a colonne (Plac), deve nominare un coordinatore per la sicurezza (CSE) e se l’impresa stessa, inoltre, prima di entrare in cantiere, deve redigere il proprio piano operativo di sicurezza (POS), occorre………………………...
Con l'atto di individuazione di un dirigente pubblico come datore di lavoro ex art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 vengono trasferite allo stesso tutte le funzioni datoriali, comprese quelle non delegabili, il che rende l’atto non assimilabile alla delega ex art. 16.
Il cortile di una scuola può essere equiparato a un luogo di lavoro ai fini della determinazione delle responsabilità per l’infortunio accaduto a un alunno. condannato un dirigente scolastico per lesioni con inosservanza della disciplina antinfortunistica.