Porreca.it, su richiesta di Associazioni di sicurezza, ordini e collegi professionali, studi tecnici e legali, allo scopo di favorire, diffondere e incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro, è disposto a sottoscrivere una convenzione in base alla quale si impegna a consentire agli iscritti che ne facciano richiesta l’accesso per un anno alla Banca Dati del proprio sito ad un prezzo ridotto di un terzo rispetto a quello normalmente praticato agli utenti abbonati. Per le modalità contattare la redazione all'indirizzo info@porreca.it
Per l’affidamento di un appalto di pulizia in una grossa struttura che svolge una attività inquadrata fra quelle ad alto rischio di incendio il committente ha chiesto che i lavoratori della ditta appaltatrice che devono operare nella struttura stessa facciano parte della squadra di emergenza e abbiano frequentato un corso per addetti antincendio in attività a rischio elevato. E’ normale tutto ciò? Della squadra di emergenza non devono far parte solo lavoratori della ditta ospitante? Risposta a cura di G. Porreca. Per rispondere al quesito con il quale viene richiesto se è normale che i lavoratori dipendenti di ditte appaltatrici facciano parte della squadra di emergenza organizzata presso l’azienda del committente e che pertanto debbano essere formati in materia antincendio adeguatamente rispetto ai rischi presenti nell’ambiente che li ospita, è opportuno richiamare le norme di sicurezza sul lavoro alle quali è necessario fare riferimento.
Secondo il comma 1,.................
Deve escludersi la configurabilità del reato di cui all'art. 4 dello statuto dei lavoratori quando gli impianti audiovisivi o di controllo a distanza installati nei luoghi di lavoro siano strettamente funzionali alla tutela del patrimonio aziendale.
Le conseguenze penali derivanti dalla concessione in uso di macchinari e attrezzature di lavoro non conformi alle norme antinfortunistiche non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto di comodato.
Perché sia accertata una mancata cooperazione da parte del committente datore di lavoro in applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 occorre individuare quale comportamento lo stesso avrebbe dovuto tenere per evitare un evento infortunistico.
Per la caduta di un cliente di un supermercato durante l’utilizzo di una scala mobile installata nella struttura risponde il gestore dell’esercizio quale soggetto garante della sicurezza di tutti coloro che frequentano l’esercizio commerciale.
Sono subentrato al datore di lavoro di una azienda nella quale svolge l’attività di RSPP un tecnico nominato dal datore di lavoro che ho sostituito. Il dubbio che ho è se sia ancora valida la nomina del RSPP fatta dal precedente datore di lavoro o se devo provvedere a nominarne un altro. Quale è il suo parere alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008? Risposta a cura di G. Porreca. Il quesito formulato dal lettore è analogo a un altro quesito al quale lo scrivente ha già dato risconto e inserito con il n. 507 nella rubrica dei quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 di questo stesso sito. In quella circostanza a porre il quesito era stato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione che, essendo cambiato l’amministratore della società che gestiva l’azienda presso la quale svolgeva la sua attività, aveva chiesto al nuovo amministratore un nuovo incarico che,.................