Non è automatica la responsabilità di un committente privato per un infortunio occorso ad un lavoratore nel corso di un contratto di prestazione d’opera. La stessa deve essere supportata dalla mancanza di elementi fattuali rilevanti.
Possono essere ritenute inattendibili le testimonianze rese da testi nel corso del procedimento e non credibili le argomentazioni della difesa se le stesse non trovano di fatto un riscontro probatorio in elementi acquisiti nel corso delle indagini.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere sempre aggiornato e pertinente alle condizioni di svolgimento delle attività lavorative esistenti in una azienda al fine di garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro.
Datore di lavoro “giuslavoristico” e datore di lavoro “sostanziale”. Ribadita dalla giurisprudenza i caratteri di differenziazione fra tali figure, gli elementi per una loro precisa individuazione e i limiti delle loro rispettive responsabilità..
Il direttore dei lavori assume una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori allorquando in posizione di supremazia impartisce agli stessi con continuita’ ordini e direttive anche in materia di sicurezza.
Confermato dalla Corte di Cassazione: la mancanza della prova della notifica al datore di lavoro del verbale di prescrizioni redatto dall’organo di vigilanza o che sia venuto a conoscenza e’ motivo di annullamento della sentenza di condanna.
La delega di funzioni non comporta di per sè sempre l’esonero di responsabilità del datore di lavoro che ha comunque l’obbligo di vigilare costantemente sul delegato e che risponde in caso di omessa verifica o di errata scelta dello stesso.
L’affidamento in appalto ad un lavoratore autonomo è tale se lo stesso è fornito delle attrezzature e dell’organizzazione necessarie per svolgere il proprio lavoro in assoluta autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del committente.
Fra le figure intermedie nell’ambito di una azienda il legislatore ha previsto anche quella del dirigente chiamato a rispondere, sia pure ad un livello inferiore rispetto al datore di lavoro, dell’attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro.
L’impresa affidataria ha il compito di coordinare le varie imprese subappaltatrici che operano in cantiere e di garantire la sicurezza dei suoi lavoratori oltre che di cooperare con le stesse. In mancanza assume un comportamento negligente.
L’incertezza e la sussistenza, nel caso di un infortunio sul lavoro, di diverse ipotesi in merito alla dinamica dell’accaduto, tutte ugualmente possibili e nessuna confutabile, è motivo di una pronuncia assolutoria da parte dell’organo giudicante.
Evidenziati dalla Cassazione i criteri di distinzione tra il datore di lavoro in senso giuslavoristico e il datore di lavoro o i datori di lavoro di fatto di piu’ unità produttive ai quali vanno addebitate le responsabilità prevenzionistiche.
La formazione ed informazione dei lavoratori vanno impartite specificatamente e opportunamente documentate. Non è assolutamente sufficiente che i lavoratori assumano “sul campo” generiche informazioni da parte di colleghi di lavoro.
Ritenuto responsabile e condannato un lavoratore dipendente di una azienda per l’omessa adozione di misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio per l’uso di un apparecchio a fiamma libera fatto in vicinanza di un serbatoio di gpl.
Le misure di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi presenti in una azienda possono essere migliorative e non devono scendere mai al di sotto di quelle previste dalle specifiche disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il committente titolare del cantiere ricopre nell’ambito dello stesso un ruolo direttivo e ha l’obbligo di curare il coordinamento degli interventi delle imprese esecutrici al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti i lavoratori.
Nel caso di un infortunio legato ad una carenza strutturale e non organizzativa la responsabilità grava sul datore di lavoro e non su altre figure intermedie a meno che queste non siano state dotate di una delega munita dei requisiti di legge.
Il direttore dei lavori per conto del committente non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza delle norme antinfortunistiche salvo che non risulti accertata in modo inequivoco una sua ingerenza nella organizzazione del cantiere.
La responsabilità del datore di lavoro non e affatto esclusa per il solo fatto di aver designato nella sua azienda un responsabile della sicurezza. lo stesso risponde anche di eventuali manchevolezze del dvr sottoforma di “culpa in eligendo”.
Il datore di lavoro è tenuto a migliorare la segnaletica di avvertimento dei pericoli esistenti nei luoghi di lavoro alla luce delle disposizioni di legge che impongono l’eliminazione o la riduzione al minimo possibile dei rischi aziendali.
La figura del coordinatore assume una posizione di garanzia che non si sovrappone a quella di altri soggetti ma ad essi si affianca con compiti di coordinamento e controllo per offrire la massima incolumità dei lavoratori operanti in cantiere.
L’attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione non rientra fra i compiti di controllo del datore di lavoro ma è da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilita’ del preposto
Confermata dalla cassazione una posizione gia’ assunta precedentemente sulla applicazione del D. Lgs. n. 758/1994. L’organo di vigilanza può e non e’ tenuto ad impartire la prescrizione in presenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il responsabile delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro ha l’obbligo di un continuo e completo aggiornamento imposto sia dalle disposizioni vigenti in materia che dall’applicazione dell’articolo 2087 del codice civile.
L’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro non è limitato ai suoi lavoratori subordinati ma si estende anche ai soggetti che prestano il loro lavoro a suo favore in via autonoma.
Il coordinatore per l’esecuzione presenta funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e ben puo’ ritenersi persona investita di una posizione di garanzia anche se fra i suoi obblighi non vi e’ quello della presenza continua in cantiere.
Il committente datore di lavoro nel caso di un appalto interno è per legge il coordinatore della cooperazione con l’appaltatore e puo’ rispondere in solido con l’appaltatore stesso nel caso di un infortunio occorso ad un suo dipendente.
In materia di sicurezza sul lavoro il lavoratore risponde del suo comportamento e delle conseguenze ad esso connesse nel caso in cui lo stesso è esorbitante rispetto al normale procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
La condotta di mobbing del datore di lavoro deve essere provata dal dipendente ed in ogni caso determinati comportamenti non possono essere qualificati come mobbing se è dimostrato che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione.
Condannato un medico competente per la sua negligente ed insufficiente collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali cosi’ come richiesta dalla normativa posta a salvaguardia della incolumità dei lavoratori.
Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in ossequio ai principi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro assume una autonoma ed indipendente posizione di garanzia che si affianca a quella di altri soggetti obbligati.
La qualifica di preposto e l’attribuzione allo stesso delle funzioni prevenzionistiche devono essere riconosciute con riferimento alle mansioni realmente svolte nell’impresa ed a prescindere da formali qualificazioni giuridiche.
La posizione di garanzia del dirigente pubblico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e’ insita nelle sue funzioni accompagnate dal potere gestionale e dai poteri decisionale e di spesa a prescindere da qualsiasi atto di delega.
Il datore di lavoro della ditta appaltatrice assume una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore e può rispondere del comportamento antigiuridico da questi tenuto.
Il lavoratore risponde dell’infortunio occorso ad un altro lavoratore, se ha violato le norme generali di prudenza e di perizia, a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro.
Sussiste continuità normativa fra le disposizioni di sicurezza abrogate in materia di prevenzione incendi e quelle previste dal vigente testo unico e non v’è “abolitio criminis” per il reato di detenzione di prodotti incendiabili senza il CPI.
L’individuazione della figura del datore di lavoro non si fonda tanto sulla presenza di un rapporto di lavoro quanto sulla responsabilità di una organizzazione di impresa e sulla sua titolarità di fatto dei poteri decisionali e di gestione.
Il capocantiere, anche in assenza di una formale delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell’obbligo di verificare che i lavori in cantiere vengano svolti in applicazione delle norme antinfortunistiche.
Il datore di lavoro di una impresa che ha concesso una autogrù con “nolo a caldo” risponde dell’infortunio occorso durante le operazioni di scarico ad un lavoratore dipendente della ditta che ha provveduto a noleggiare il mezzo.
L’uso dei dispositivi di protezione collettiva è prioritario rispetto a quello dei dispositivi di protezione individuale. Il mancato uso di un DPC costituisce colpa nel caso di un infortunio sul lavoro collegato all’utilizzo di un DPI inadeguato.
Il datore di lavoro non può trasferire con una delega le sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti di terzi diversi dai suoi lavoratori dipendenti. Il caso riguarda il costruttore e gli utilizzatori di una macchina.
L’operato del coordinatore per l’esecuzione deve mirare, tramite opportune azioni di coordinamento, ad un effettivo controllo, anche se non necessariamente costante, della applicazione da parte delle imprese delle disposizioni del PSC e dei POS.
Assunta ormai dalla Cassazione una consolidata posizione sulla individuazione della responsabilità penale del RSPP a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore in una azienda per conto della quale presta la propria attività prevenzionistica.
Il datore di lavoro risponde in maniera esclusiva dell’infortunio occorso all’operatore di una macchina marcata ce se legato ad un rischio subentrato per una modifica apportata alle sue caratteristiche costruttive originarie.
La Corte di Cassazione penale si esprime in merito al comportamento che il datore di lavoro deve tenere nella gestione della propria azienda ai fini della applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Deve avere la “forma mentis” del garante della sicurezza ed attivarsi a controllare l’operato dei lavoratori con continua diligenza fino alla “pedanteria”.
La Corte di Cassazione penale si è espressa questa volta sull’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro e sulle caratteristiche che tali istituti devono assumere perche’ siano ritenute idonei ed efficaci.
Confermata la corresponsabilita’ del coordinatore e dell’impresa affidataria e la loro posizione di garanzia nei confronti delle ditte appaltatrici che possono venire a trovarsi ad operare nell’esecuzione dei lavori in un cantiere edile.
IL CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE NON PUO’ CERTAMENTE ESSERE ESCLUSO NEL MOMENTO IN CUI LO STESSO TIENE UN COMPORTAMENTO CHE, ANCHE SE NON PUO' ESSERE CONSIDERATO ABNORME, VA A TRAVALICARE LA MERA ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI.
IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE SE NEL CORSO DEI LAVORI DOVESSERO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI CHE POSSONO INTRODURRE NUOVI RISCHI E’ TENUTO AD ADEGUARE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ED A SOSPENDERE EVENTUALMENTE I LAVORI.
Il privato cittadino che compie dei lavori in economia nella propria abitazione e che si avvale della mano d’opera sia pure di un lavoratore autonomo assume, ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una posizione di garanzia nei suoi confronti.
La Corte di Cassazione con riferimento a precedenti proprie contrastanti espressioni in merito fa il punto sulla procedibilità o meno dell’azione penale nel caso di mancata prescrizione di regolarizzazione da parte dell’organo di vigilanza.
Il datore di lavoro e’ tenuto ad assicurarsi che il sistema di sollevamento in uso nei cantieri edili a mezzo di carrucola a mano e fune dotata di gancio sia idoneo con riferimento all’eventuale possibile sganciamento del carico.
Il datore di lavoro non puo’ affidarsi all’aspettativa che il lavoratore non abbia un comportamento imprudente né puo’ giustificare un proprio mancato suo controllo con il fatto che lo stesso stia svolgendo un lavoro di breve durata.
VI E’ MERA SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO E CONTINUITA’ NORMATIVA TRA IL D. LGS. N. 81/2008 E LA PRECEDENTE DISCIPLINA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO. NELLA SENTENZA VENGONO CITATE DALLA SUPREMA CORTE NUMEROSE CORRISPONDENZE FRA VECCHIE E NUOVE DISPOSIZIONI.
SE ANCORA SUSSISTONO DEI DUBBI SULLA RESPONSABILITA' O MENO DELLA FIGURA DEL RSPP QUEST'ULTIMA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SERVE A DIPANARLI. IL RSPP E' CONSIDERATO SOLO UNO STRUMENTO DEL DATORE DI LAVORO ED OPERA COME CONSULENTE DELLO STESSO. NON PUO' QUINDI VENIRE CHIAMATO A RISPONDERE DIRETTAMENTE DEL SUO OPERATO PERCHE' DIFETTA DI UN EFFETTIVO POTERE DECISIONALE.
IL CSE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI NON HA IL COMPITO SOLO DI ORGANIZZARE IL LAVORO FRA LE DIVERSE IMPRESE MA DEVE ANCHE VIGILARE CHE ESSE ATTUINO LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DEL PSC. NON V’E’ DUBBIO CHE IN TALE VESTE ASSUME UNA POSIZIONE DI GARANZIA
UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D. LGS. N. 81/2008. IL COMMITTENTE DEVE ASSICURARSI CHE LA DITTA APPALTATRICE SIA IN POSSESSO DELLE CAPACITA' TECNICHE ED ORGANIZZATIVE PER REALIZZARE I LAVORI APPALTATI RISPETTANDO LE NORME DI SICUREZZA.
Il datore di lavoro risponde di infortunio occorso durante il montaggio di un ponteggio nel caso in cui non si sia avvalso della presenza di un preposto specializzato incaricato di sovrintendere i lavori.
L’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro serve anche per evitare un errore umano possibile e prevedibile se esso è rientrante in un normale contesto lavorativo.
Per la serie “le responsabilità di fatto” e con riferimento all’esercizio in concreto dei poteri direttivi di cui all’art. 299 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro questa è volta del capocantiere di fatto.
DI CHI E' LA RESPONSABILITA' PER UN INFORTUNIO SUL LAVORO OCCORSO AD UN MANOVRATORE DI UNA MACCHINA OPERATRICE CONCESSA CON NOLO A CALDO? IN UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ADDEBITATA LA RESPONSABILITA' AL RAPPRESENTANTE LEGALE CHE HA PROVVEDUTO A NOLEGGIARE IL MEZZO.
Dalla Corte di Cassazione una analisi sui ruoli e le responsabilita’ delle varie figure interessate alla sicurezza operanti nei cantieri edili. Definito il rapporto fra committente, responsabile dei lavori, coordinatore ed appaltatore.
E’ ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE PER UN INFORTUNIO ACCADUTO PRESSO UNA MACCHINA ALLORCHE’ RISULTI CHE L’UTENTE DATORE DI LAVORO ABBIA APPORTATE DELLE TRASFORMAZIONI TALI DA ESSERE CONSIDERATE DA SOLE SUFFICIENTI A DETERMINARE L’EVENTO.
IL RSPP NON RIVESTE UNA POSIZIONE DI GARANZIA E NON PUO’ DIRETTAMENTE INTERFERIRE PER RIMUOVERE LE SITUAZIONI DI RISCHIO. LO STESSO IN CASO DI INFORTUNI PUO’ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE QUANDO SONO RICONDUCIBILI AD UNA SUA OMESSA SEGNALAZIONE.
Esiste una piena continuita’ normativa tra le prescrizioni di igiene del lavoro gia’ contenute nel D.P.R. n. 303/1956 e quelle corrispondenti del d. lgs. n. 81/2008. Esclusa l’abolitio criminis invocata dalle parti ricorrenti.
La delega delle funzioni facenti capo al datore di lavoronei riguardi di terzi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può ritenersi implicitamente presunta nella ripartizione dei compitiassegnatiai dipendenti all'interno dell'azienda.