Come può un committente privato che intende eseguire dei lavori edili presso la propria abitazione, se è privo di capacità tecniche e di conoscenze normative, essere consapevole dei compiti e degli obblighi che il legislatore ha posto a suo carico dovendo lo stesso controllare oltretutto l’operato dei coordinatori per la sicurezza? Non lo si dovrebbe obbligare a frequentare uno specifico corso di formazione o, in alternativa, a nominare un responsabile dei lavori? Risposta a cura di G. Porreca. Quello formulato dal lettore in questa circostanza più che un quesito è la richiesta di un parere con riferimento al ruolo e agli obblighi che il legislatore ha posto a carico del committente di un’opera edile inteso come tale, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera edile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, Lo stesso cita………………………...
Per l’estinzione dei reati di cui all’art. 24 del d.lgs. 758/1994 il contravventore deve eliminare le violazioni secondo quanto indicato dall’organo di vigilanza e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni.
Per "lavori in quota" debbono intendersi, non solo le operazioni che si svolgano ad un'altezza superiore a due metri da terra bensì tutte le attività che si svolgano su superfici dalle quali i lavoratori possano cadere da un'altezza di oltre due metri.
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Aggiornato a giugno 2024 il Massimario delle principali sentenze della Corte di Cassazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Consultabili il testo e il commento delle numerose sentenze riguardanti i vari soggetti obbligati (committenti, coordinatori datori di lavoro, preposti, lavoratori, medici competenti, direttori dei lavori, ecc.), nonché la sicurezza negli appalti, delle macchine e attrezzature di lavoro, la vigilanza e l'applicazione in generale delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Il MLPS ha presentato alle parti sociali il 10 luglio 2024 una prima bozza di decreto attuativo relativo alla patente a crediti per datori di lavoro e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione delle prescrizioni dell’articolo 27 c. 1-bis del D. Lgs. n. 81/2008, che mira ad attuare un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi attraverso l'attribuzione di crediti, con i comportamenti virtuosi in materia di sicurezza, e detraendoli in caso di violazione degli obblighi di legge,
E' possibile utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell'efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008? Lo ha chiesto l'Università degli Studi di Siena alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro che ha dato riscontro con l'interpello n. 3/2024 del 23 maggio 2024. Nelle more dell'adozione del nuovo Accordo valgono le regole fissate nell'Allegato A punto 3 dell'Accordo del 21/12/2011 non ancora abrogate.
La Corte di Cassazione si è espressa in una recente sentenza della Sezione IV penale sull'obbligo del datore di lavoro di vigilare al fine di impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, specie se adottate con il consenso del preposto dovendo rispondere in tal caso anche dell’omessa vigilanza su quest'ultimo. Leggi il testo della sentenza e il commento a cura di G. Porreca.
Secondo molti tutti i preposti formati con l'ASR del 2011, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 modificato dalla legge 215/21, devono anticipare l'aggiornamento per rispettare la nuova cadenza biennale. Secondo la bozza del nuovo ASR 2024 che dovrebbe essere ratificata a breve, l'obbligo di aggiornamento per chi si è formato o aggiornato da più di due anni dalla data di e ntrata in vigore del nuovo Accordo può essere ottemperato entro dodici mesi da tale data. Come comportarsi ha chiesto un lettore?
Le tapparelle chiuse non creano un conveniente sbarramento all'apertura verso il vuoto e potendosi sollevare non possono essere equiparate a protezioni quali parapetti, ringhiere o altre strutture solide fissate al suolo e insuscettibili di essere rimosse.
In un cantiere installato per la ristrutturazione di un edificio nel quale opera un’unica impresa e nel quale era previsto, per lavorare in quota, l’utilizzo di un ponteggio è sorta la necessità di proseguire i lavori mediante una Plac. In tal caso si configura la necessità di nominare un coordinatore in quanto la ditta che dovrà montare rappresenterebbe una seconda impresa? La stessa sarebbe altresì tenuta a redigere il proprio POS relativo alle attività di montaggio e smontaggio della Plac? Risposta a cura di G. Porreca. Per rispondere al quesito finalizzato a sapere se il committente di un’opera edile, nel caso in cui in un cantiere nel quale opera un’unica impresa viene chiamata a interviene una seconda impresa per fornire e montare una piattaforma di lavoro a colonne (Plac), deve nominare un coordinatore per la sicurezza (CSE) e se l’impresa stessa, inoltre, prima di entrare in cantiere, deve redigere il proprio piano operativo di sicurezza (POS), occorre………………………...