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REPERTORIO DELLE SENTENZE  |  PER ARGOMENTO  |  RESPONSABILITÀ FIGURE PROFESSIONALI  |  RSPP 
 
 
 
Sentenza Cassazione (792): sul concetto “dinamico” del rischio e sulla necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi - penale Sezione IV n. 49300 del 12 dicembre 2023.
Le misure di prevenzione infortuni vanno adattate in ragione del mutamento delle condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio che impone un aggiornamento ogni qual volta intervenga un rischio nuovo.
 
   
 
Sentenza Cassazione (777): Quando può rispondere anche il RSPP per l’infortunio accaduto a un lavoratore in una azienda? - penale Sezione IV - n. 23986 del 5 giugno 2023.

Il RSPP ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

 
   
 
Sentenza Cassazione (744): Sulla responsabilità del RSPP per un infortunio dovuto a una situazione pericolosa non segnalata.- penale Sezione IV - n. 45135 del 28 novembre 2022

Il RSPP può essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, ogni volta che esso sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

 
   
 
Sentenza Cassazione (694): Sui limiti delle competenze del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - penale Sezione III n. 37383 del 14/10/2021

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha l’obbligo di attuare le misure di prevenzione correttamente segnalate al datore di lavoro e indicate nel dvr ma da questi consapevolmente disattese né di vigilare sulla loro osservanza.

 
   
 
Sentenza Cassazione (690): Sull’indiscutibile orientamento della Corte di Cassazione in merito alle responsabilità del RSPP - penale Sezione IV n. 28468 del 22 luglio 2021.

Il RSPP, pur svolgendo in azienda un ruolo di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

 
   
 
Sentenza Cassazione (683): Sulla responsabilità per l’infortunio di un ospite di un albergo caduto da un terrazzino - penale Sez. IV - n. 24822 del 25 giugno 2021.

Il RSPP non è un delegato ma un consulente del datore di lavoro e può essere chiamato a rispondere del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta esso sia riconducibile ad una situazione pericolosa che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

 
   
 
Sentenza Cassazione (623): Sulla non responsabilità di un RSPP per l'infortunio occorso a un lavoratore in una azienda - Sez. IV penale n. 49761 del 9 dicembre 2019.

Il RSPP risponde, a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro ogniqualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.

 
   
 
Sentenza Cassazione (588): sulla responsabilità del RSPP per un infortunio dovuto a una errata valutazione del rischio - Sezione IV penale - Sentenza n. 11708 del 18 marzo 2019.

Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio che abbiano indotto lo stesso a omettere l’adozione delle doverose misure precauzionali.

 
   
 
Sentenza Cassazione (513): sulla non responsabilità del RSPP per l'infortunio occorso a un lavoratore - Sezione IV penale - Sentenza n. 27516 del 1 giugno 2017.

Non ha responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che ha provveduto a segnalare al datore di lavoro la carenza di misure di sicurezza della macchina presso la quale si è verificato l’evento infortunistico.

 
   
 
Sentenza Cassazione (481e): sulla responsabilità del RSPP per un infortunio connesso a un rischio non segnalato - Sezione IV penale - Sentenza n. 2406 del 18 gennaio 2017.

Il RSPP, pur se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile con il datore di lavoro del verificarsi di un infortunio se lo stesso è da ricondurre a una situazione di rischio che avrebbe dovuto individuare e segnalare.

 
   
 
Sentenza Cassazione (400): sulla corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro per un infortunio sul lavoro - Sezione IV penale - Sentenza n. 27006 del 25 giugno 2015.

La colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione concorre con quella dell’imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti dai suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di una situazione di rischio.

 
   
 
Sentenza Cassazione (346): sulla non responsabilità del RSPP nel caso di una mancata fornitura dei DPI - Penale - Sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014.

Il datore di lavoro non può essere esonerato dall’obbligo di fornire ai dipendenti i dpi necessari solo perchè in azienda è presente un responsabile del servizio di prevenzione e protezione essendo previsto che questi sia solo semplicemente sentito.

 
   
 
Sentenza Cassazione (347): sullla individuazione e sui limiti delle responsabilità del RSPP e del delegato - Penale Sez. IV - Sentenza n. 50605 del 16 dicembre 2013.

In materia di infortuni sul lavoro il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità sostenendo di aver dato una delega di funzioni per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 
   
 
Sentenza Cassazione (321): sulla colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Penale Sez. IV - Sentenza n. 38643 del 19 settembre 2013.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di segnalare.

 
   
 
Sentenza Cassazione (318): sulla responsabilità del datore di lavoro e del RSPP delegato per la mancata formazione del lavoratore - Penale Sez. IV - Sentenza n. 21284 del 17 maggio 2013.

Responsabili il datore di lavoro di una cooperativa e il RSPP dallo stesso delegato per l’infortunio occorso ad un operaio comune adibito ad una mansione qualificata senza la preventiva formazione e senza l’addestramento all’uso dell’attrezzatura dallo stesso utilizzata.

 
   
 
 
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