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Quesito D. Lgs. 81/08 (127): sulla nomina del medico competente presso gli istituti scolastici e sulla sua collaborazione nella redazione del DVR
Siamo il RSPP ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in servizio presso di una scuola e siamo qui a chiedere un parere relativo alla nomina del medico competente presso il nostro Istituto e presso gli Istituti scolastici in genere. L’orientamento che si è potuto cogliere nell’ambito di riunioni e di seminari rivolti agli enti gestori delle scuole e quello che si è potuto leggere in una documentazione diffusa da una nota associazione del settore è che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008 contenente il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, “…… la maggioranza delle Scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di rischio tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria”. Fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di indicare nel DVR i rischi ai quali sono soggetti i lavoratori, ritiene corretta la suddetta interpretazione? Non ritiene necessario che, per l’osservanza delle disposizioni legislative e nell’interesse della salute dei lavoratori, sia consultato eventualmente un medico competente prima di elaborare il documento di valutazione dei rischi?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (80): sulla nomina del medico competente
Nel caso di una azienda (settore terziario, ad esempio commercio abbigliamento, uffici vari, ecc ) con numero di dipendenti minore di 10, nella quale non vengono svolte attività soggette a sorveglianza sanitaria e non sono presenti particolari rischi o agenti di rischio e nelle quali anche il rischio videoterminale non sussiste (utilizzo inferiore alle 20 ore settimanali) deve essere nominato il medico competente? Ai sensi dell’art. 41 sarei portato a concludere che non lo si debba nominare anche se il D. Lgs 81 configura il MC come un consulente e collaboratore del datore di lavoro.
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Quesito D. Lgs. 81/08 (66): sull'obbligo del datore di lavoro di verificare le capacità e le condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza
Il Testo Unico impone che il datore di lavoro tenga conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle sue condizioni di salute ed inoltre che sottoponga i lavoratori stessi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge. Non è una sovrapposizione? Non è chiaro, inoltre, se l’obbligo di verificare le condizioni del lavoratore prima di affidargli le mansioni è comunque limitato ai casi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria o è applicabile a tutte le attività. Infine, nei casi in cui non sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria quale è il medico che accerta le condizioni di salute dei lavoratori prima della assegnazione dei compiti, il medico competente o altri?
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Quesito D. Lgs. 81/08 (3): sull'obbligo della nomina del medico competente
Siamo una società di servizi che si interessa di sicurezza sul lavoro e desideriamo conoscere un suo parere sull'interpretazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/08 al riguardo della asserzione "ove necessario" riportata al comma 1 capoverso a) dello stesso articolo. La nostra perplessità è legata alla individuazione della obbligatorietà o meno della nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria non sia prevista.
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