19 maggio 2013

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QUESITI  |  LA MIA RISPOSTA AI QUESITI  |  APPLICAZIONE D. LGS. 81/2008  |  FORMAZIONE 
 
 
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (272): sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli stagisti e dei tirocinanti.

Coloro che svolgono stages o tirocini formativi all’interno di una azienda sono equiparati ai lavoratori ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e rientrano pertanto nel percorso formativo dettato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti?
Risposta a cura di G. Porreca
     La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 è contenuta nel comma 1 lettera a) dello stesso decreto legislativo secondo il quale il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore. ................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (267): sulla formazione del datore di lavoro non RSPP a cura di G. Porreca.

In un recente dibattito sulla formazione del datore di lavoro, alcuni consulenti hanno sostenuto che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro è prevista solo per i datori di lavoro RSPP, altri che gli stessi devono comunque formarsi come preposti ed altri ancora che la formazione deve intendersi estesa a tutti. Quale è la corretta interpretazione delle norme?
Risposta a cura di G. Porreca
     Ai sensi dell’articolo 34 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha facoltà, nel caso che nella sua azienda venga svolta una attività inserita fra quelle elencate nell’Allegato 2 dello stesso decreto legislativo, di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro, che in tal caso................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (264): sulla formazione del lavoratore ASPP a cura di G. Porreca.

I lavoratori che svolgono le funzioni di ASPP, e quindi già formati con la frequenza dei corsi Modulo A e B, sono ugualmente tenuti a fare la formazione ex art. 37 alla pari di tutti gli altri lavoratori dell'azienda?
Risposta a cura di G. Porreca
     La formazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), in attesa della sua prevista revisione, è attualmente regolamentata dall’Accordo raggiunto in seno alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26/1/2006 il quale per tali figure prevede la frequenza dei moduli A e B della durata il primo di 28 ore ed il secondo da un numero di ore da 12 a 68 a seconda del macrosettore Ateco nel quale gli stessi devono andare ad operare................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (261): sulla differenza fra la formazione del RSPP e del datore di lavoro RSPP a cura di G. Porreca.

Facendo un raffronto fra i costi dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro destinati al RSPP si è osservato che esiste una notevole differenza, quasi il quadruplo, fra il costo dei corsi di formazione del lavoratore da nominare come RSPP e quello per la formazione del datore di lavoro RSPP. A cosa è dovuto? Si può far frequentare al lavoratore da nominare come RSPP il corso destinato ai datori di lavoro?  
 
     Risposta a cura di G. Porreca
      Sembrano giuste le considerazioni svolte dal lettore ma purtroppo le stesse sono basate su presupposti sbagliati. Il lettore, infatti, fa riferimento a due corsi di formazione distinti entrambi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e regolamentati da due diversi Accordi della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,di seguito................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (260): sulla verifica del rispetto dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori a cura di G. Porreca.

Nell’ambito dell’attività ispettiva come si può fare per controllare che vengano rispettati da parte del datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti nell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori? In mancanza di tale rispetto quali sono le violazioni applicabili?
 
     Risposta a cura di G. Porreca
       L’obbligo della formazione dei lavoratori è previsto, come è noto, dall’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e la individuazione sia dei contenuti minimi, che della durata e delle modalità della formazione dei lavoratori oltre che dei requisiti dei docenti abilitati ad impartirla è stata affidata dal legislatore alla Conferenza Stato-Regioni con il comma 2 dello stesso articolo 37 secondo il quale:................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (258): sulla formazione dei lavoratori per aziende fino a 10 addetti a cura di G. Porreca.

     E’ vero che i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori possono organizzare corsi di formazione per i lavoratori autonomamente senza  che debbano chiedere agli enti bilaterali od agli organismi paritetici, qualora esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda stessa, la collaborazione per la pianificazione e realizzazione delle attività di formazione?
Risposta a cura di G. Porreca
      Nel quesito si fa riferimento a due adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i a carico dei datori di lavoro, separati e distinti ed entrambi indipendenti dall’entità del numero di lavoratori che prestano l’attività lavorativa per conto del datore di lavoro stesso. L’obbligo della formazione dei lavoratori è previsto nell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (254): sui requisiti dei docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a cura di G. Porreca.

Sempre in tema di formazione e corsi può un addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) in base agli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 svolgere docenza nei corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro?
 
     Risposta a cura di G. Porreca
      E’ il caso di fare il punto sui requisiti che al momento devono possedere i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia pure limitatamente alla formazione dei datori di lavoro RSPP, tali da intendersi quei datori di lavoro che potendolo hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, e dei lavoratori, dirigenti e preposti................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (253): sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di lavoratori stagionli a cura di G. Porreca.

     Opero come RSPP in una azienda alberghiera (macrosettore a rischio basso) che, nella maggior parte dei casi, stipula dei contratti stagionali. Se l’azienda ha erogata la formazione ai lavoratori stagionali di 8 ore prevista dall’accordo, al momento in cui rientrano in azienda, ad esempio dopo 30 o 60 giorni di stacco, ha l’obbligo l’azienda di ripetere il percorso formativo per intero (8 ore) o basterebbe fare un ripasso di quanto già fatto?
Risposta a cura di G. Porreca
     In premessa si ritiene di mettere in evidenza quanto il D. Lgs 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ha stabilito per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori stagionali con l’art. 3 sul campo di applicazione che al comma 13 così recita:................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (252): chiarimenti sulla formazione dei lavoratori neoassunti a cura di G. Porreca.

     Con riferimento alla risposta data al quesito n. 241 sulla formazione dei lavoratori neoassunti in materia di sicurezza sul lavoro non è chiaro se tale formazione debba essere fatta anteriormente all’assunzione come viene detto nell’Accordo del 21/12/2011 o se, come scritto nel D. Lgs. n. 81/2008, contestualmente all’assunzione stessa.
Risposta a cura di G. Porreca
     In merito a quando i lavoratori neoassunti debbano essere formato in materia di salute e di sicurezza sul lavoro si deve constatare un mancato riprovevole allineamento delle indicazioni fornite dalla Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori rispetto alle disposizioni di legge sulla formazione stessa contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e vediamo il perché................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (251): sull'esonero dei lavoratori, dirigenti e preposti dal frequentare i corsi di formazione. Risposta a cura di G. Porreca.

     Non vi è una contraddizione fra quanto si legge nel secondo capoverso del punto 10 dell’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori riportante le disposizioni transitorie e quanto indicato alla lettera a) del punto 11 dello stesso Accordo riguardante il riconoscimento della formazione pregressa con riferimento ai casi di possibile esonero dalla frequenza dei corsi di formazione essendo indicato nel punto 10 una formazione avvenuta negli ultimi 12 mesi e nel punto 12 invece una formazione avvenuta senza precisare alcun periodo?    
     Risposta a cura di G. Porreca
     La stessa osservazione è stata già fatta in passato da un altro lettore il quale analogamente aveva individuato delle contraddizioni fra quanto indicato nel punto 10 dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori riportante le disposizioni transitorie e nel punto 11 dello stesso Accordo relativo al riconoscimento della formazione pregressa svolta dagli stessi lavoratori.  Si ribadisce................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (249): sull'aggiornamento degli RSPP/ASPP laureati ex art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 a cura di G. Porreca.

     Da quando decorre il quinquennio per l’aggiornamento dei laureati che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e cosa succede nel caso che non si aggiornino entro il termine previsto? Basta effettuare le 40 o le 60 ore di aggiornamento o bisogna seguire il corso di formazione ex novo?     
     Risposta a cura di G. Porreca
     Il quesito formulato ci offre l’occasione di fare il punto sull’obbligo di aggiornamento degli RSPP e ASPP laureati ex art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di fare in particolare delle precisazioni in merito alla data di decorrenza del quinquennio alla luce anche delle recenti linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25/7/2012 sulla applicazione degli Accordi del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti. E’ anche l’occasione, altresì................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (248): chiarimenti sulla formazione dei lavoratori impegnati in attività a rischio diverso a cura di G. Porreca.

     Con riferimento alla risposta al quesito n. 235 riguardante la formazione dei lavoratori che in una stessa azienda svolgono attività a rischio diverse non è chiaro se, nel caso che i lavoratori in una azienda a rischio medio non sono esposti a quel rischio medio ma ad uno basso, svolgendo semplice attività di ufficio, il datore di lavoro sia obbligato ad impartire anche a loro la formazione per il rischio medio (8 ore) o può fare quella per il rischio basso (4 ore). 
    
Risposta a cura di G. Porreca
          Sul caso prospettato nel quesito l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, raggiunto in seno alla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21/12/2011, non fornisce in realtà delle indicazioni chiare e precise o quanto meno le dà in maniera in un certo senso confusa e contraddittoria. Le incertezze sussistono in particolare per quanto riguarda la determinazione della durata della formazione specifica da impartire ai lavoratori in quanto sulla formazione generale non vi é alcun dubbio................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (247): sulla formazione dei lavoratori autonomi alla luce dei nuovi Accordi Stato-Regioni a cura di G. Porreca.

     A seguito della lettura del quesito sulla formazione dei lavoratori a part-time pubblicato sul sito con il n. 246 sorge spontanea un’altra domanda. Come deve comportarsi il datore di lavoro alla luce dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 con i lavoratori autonomi che operano presso la propria azienda? E’ tenuto lui a formarli in base ai rischi presenti in azienda?
     Risposta a cura di G. Porreca
        Ai lavoratori autonomi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come  modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs 3/8/2009 n. 106, e le indicazioni riguardanti i lavoratori autonomi riportate nell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011................

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (246): sulla formazione dei lavoratori che lavorano a part-time presso più aziende a cura di G. Porreca.

     Nei confronti di un lavoratore che presta la propria opera contemporaneamente  presso più datori di lavoro (evidentemente con impiego part-time)  la formazione sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro deve essere erogata indipendentemente da ognuno dei datori di lavoro (anche se hanno tutti lo stesso livello di rischio)?
Se il lavoratore ha già svolto i corsi di formazione presso un datore di lavoro, gli attestati formativi sono validi anche nei confronti degli altri ddl? Quale è la responsabilità dei datori di lavoro (che non hanno organizzato direttamente la formazione) per la formazione svolta presso un diverso datore di lavoro nel caso ad esempio di un infortunio sul lavoro?
     Risposta a cura di G. Porreca
        Ai casi del tipo di quello segnalato nel quesito formulato si possono applicare le indicazioni che la Conferenza Stato Regioni ha fornito con l’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti al punto 8 relativo ai crediti formativi anche se le indicazioni stesse più propriamente si riferiscono alla costituzione di un nuovo rapporto di  lavoro  o  all’inizio  di nuova utilizzazione nel caso della somministrazione di lavoro. Secondo tale punto 8, infatti...............

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (245): sulla collaborazione con gli Organismi Paritetici per la formazione dei lavoratori a cura di G. Porreca.

 Qualora il datore di lavoro si rivolge a un soggetto formatore al di fuori degli enti bilaterali e organismi paritetici individuati nell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, il datore di lavoro deve a ogni modo chiedere la collaborazione degli organismi paritetici? 
     Risposta a cura di G. Porreca
     Numerosi e sempre più ricorrenti sono i quesiti sulla formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che pervengono al sito specie per quanto riguarda quella dei lavoratori, dirigenti e preposti e più in particolare sull’adempimento della collaborazione che i datori di lavoro devono chiedere agli organismi paritetici prima di impartire la formazione ai lavoratori stessi. E’ quindi il caso di fare il punto sulla situazione ...............

 
   
 
 
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