18 maggio 2012

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QUESITI  |  LA MIA RISPOSTA AI QUESITI  |  APPLICAZIONE D. LGS. 81/2008  |  FORMAZIONE 
 
 
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (226): sulla formazione dei lavoratori nel caso di contratti di breve durata a cura di G. Porreca.

      Nel caso di rapporti di lavoro di breve durata come bisogna comportarsi per quanto riguarda la formazione dei lavoratori?  Se ad esempio si attiva un contratto di una settimana e considerato che l’accordo dà la possibilità di adempiere a tale obbligo entro 60 giorni, se dopo 5 giorni il datore di lavoro dovesse ricevere una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza può essere sanzionato per non aver ancora formato il lavoratore?
     Risposta a cura di G. Porreca
     Come al solito per poter rispondere al quesito formulato è necessario partire dalle disposizioni di legge e regolamentari inerenti l’oggetto del quesito stesso che nel caso particolare riguardano l’obbligo da parte del datore di lavoro di formare i propri lavoratori dipendenti e le modalità fissate per tale formazione dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21/12/2012.
..........

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (225): sulla formazione dei lavoratori e sulla collaborazione con gli OO. PP. a cura di G. Porreca.

     Il coinvolgimento degli enti bilaterali e degli organismi paritetici  è obbligatorio ma in caso di mancata richiesta di collaborazione è prevista una sanzione?  Nell’accordo della formazione dei lavoratori vengono citati sia gli organismi paritetici che gli enti bilaterali. Tale obbligo va rivolto a entrambi i soggetti o solo a uno di essi? Sull’attestato bisogna apporre il timbro dell’organismo o dell’ente bilaterale?
     Risposta a cura di G. Porreca
     Viene posta in evidenza in questo quesito quella che è una non corrispondenza che è possibile riscontrare fra le disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., concernenti l’obbligo da parte del datore di lavoro di chiedere la collaborazione agli organismi paritetici con riferimento alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, e quanto è possibile leggere nell’Accordo sulla formazione stessa raggiunto il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza Stato Regioni e pubblicato sulla G. U. dell’11/1/2012...............

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (224): sulla formazione dei lavoratori in caso di aziende con attività e classi di rischio diverse a cura di G. Porreca.

Un’azienda che occupa personale presso gli uffici amministrativi (rischio basso) nel caso che tale personale operi anche nell’unità produttiva dovrebbe formare tali dipendenti per 8 ore o per 16 (aziende con rischio alto)?
     Risposta a cura di G. Porreca
       La risposta al quesito formulato può essere data dopo aver fatto una lettura coordinata del punto 4 e del punto 8 dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21/12/2011 (repertorio atti n. 221), pubblicato sulla G. U. dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
     Secondo il punto 4 di tale Accordo...............

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (223): sulla formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni a cura di G. Porreca.

     Come si deve comportare il datore di lavoro per la formazione dei lavoratori nel caso che siano stati assunti prima del 26 gennaio 2012 e quali sono le prove che il datore di lavoro deve fornire per dimostrare di aver formato i lavoratori stessi?  
     Risposta a cura di G. Porreca
     La formazione dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni è regolamentata dal punto 10 dell’Accordo raggiunto il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Rep. Atti n. 221/CSR). Il punto 10 di tale Accordo contiene le disposizioni transitorie di prima applicazione e secondo lo stesso:...............

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (221): sulle disposizioni transitorie riguardanti la formazione dei datori di lavoro RSPP a cura di G. Porreca.

In fase di prima applicazione, secondo l’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, non sono tenuti  a  frequentare  i corsi di formazione di cui al punto 5 dell’Accordo medesimo i datori di lavoro che  abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso, corsi di formazione formalmente e  documentalmente approvati entro tale data stessa, purché rispettosi  delle  previsioni  di  cui   all'art.   3   del   D. M. 16/1/1997. Ma questi corsi vanno comunque svolti secondo le nuove modalità o secondo i vecchi criteri?      
     Risposta a cura di G. Porreca
     Il quesito fa riferimento al punto 11 dell’Accordo raggiunto il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla formazione dei datori di lavoro che hanno usufruito della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, punto 11 contenente le disposizioni transitorie per la prima applicazione dell’Accordo stesso...............

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (220): sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro dei datori di lavoro non RSPPa cura di G. Porreca.

     Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP, oltre al corso definito dall'Accordo, deve fare anche una formazione come lavoratore, come preposto o come dirigente? Questo in quanto nell'Accordo non è specificato che la formazione come RSPP sostituisce quella come lavoratore come indicato per i dirigenti. Inoltre, nel caso il datore di lavoro non svolga il ruolo di RSPP, quale percorso formativo deve seguire? È equiparato a un lavoratore, a un dirigente oppure a un preposto?
     Risposta a cura di G. Porreca
     Strano a dirsi ma il legislatore non ha previsto per i datori di lavoro in quanto tali una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro anche se questa opportunità è stata rappresentata da più parti e condivisibilmente. L'Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, raggiunto il 21/12/2011 in sede di Conferenza Stato Regioni ed avente numero di repertorio 223, in tanto si applica ai datori di lavoro in quanto...............

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (219): sulle disposizioni transitorie relative alla formazione dei datori di lavoro RSPP a cura di G. Porreca.

Con riferimento alle disposizioni transitorie fissate dall’Accordo del 21/12/2011 per la formazione dei datori di lavoro RSPP, nel caso in cui un datore di lavoro non riesce a frequentare entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso un corso secondo le modalità di cui al D. M. 16/1/1997, benché formalmente e documentalmente approvato prima dell’entrata in vigore dell’Accordo stesso, entro quanto tempo deve svolgerlo secondo i nuovi criteri e le nuove modalità? Entro novanta giorni dopo la scadenza dei sei mesi?
     Risposta a cura di G. Porreca
     I novanta giorni ai quali fa riferimento il lettore rappresentano il tempo entro il quale il datore di lavoro, che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione (in seguito indicato per semplicità datore di lavoro RSPP) deve, nel caso di inizio di una nuova attività, completare il suo percorso formativo secondo i criteri e le modalità fissati dall’Accordo del 21/12/2011...............

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (217): sulla formazione dei dirigenti d'azienda in materia di sicurezza sul lavoro a cura di G. Porreca.

     Con riferimento alla nuova formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario anche per quanto riguarda la formazione dei dirigenti fare la comunicazione agli Organismi Paritetici come per i lavoratori? La formazione dei dirigenti, inoltre, può essere svolta in azienda o deve essere fatta dagli stessi soggetti indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP?
     Risposta a cura di G. Porreca
     La formazione dei dirigenti d’azienda è regolamentata dall’Accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011 (repertorio atti n. 221), Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, essendo i dirigenti stessi dei lavoratori subordinati al datore di lavoro..........

 
   
 
I quesiti sul Decreto 81 (216): sull'aggiornamento dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione cura di G. Porreca.

     Con riferimento alla risposta al quesito n. 214 consultabile sul sito porreca.it nella quale è stato sostenuto che per gli RSPP/ASPP che hanno frequentato il modulo B il quinquennio di aggiornamento decorre dalla data di completamento della frequenza dello stesso modulo B e che quindi debba essere completato entro i cinque anni dalla data medesima, come si concilia quanto sostenuto con quanto si legge nell’accordo Stato-Regioni del 2006 secondo il quale dopo i cinque anni dalla frequenza del modulo B “scatta l’obbligo dell’aggiornamento” e quindi lo stesso dovrà cominciare e non essere terminato?
    Risposta a cura di G. Porreca
      Non si ritiene corretta l’interpretazione data dal lettore all’espressione “dopo i cinque anni dalla frequenza di tale modulo scatta l’obbligo dell’aggiornamento“che si legge negli Accordi Stato Regioni sulla formazione degli RSPP/ASPP e secondo la quale dopo i cinque anni dalla frequenza del modulo B l’aggiornamento obbligatorio quinquennale dovrà cominciare e che quindi lo stesso può essere completato nell’ambito dei cinque anni successivi al quinquennio di validità del modulo B e quindi in pratica entro i dieci anni dal termine della frequenza dello stesso modulo e vediamo il perché..........

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (215): sull'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori a cura di G. Porreca.

     I lavoratori "storici" (non neo-assunti) che fino ad ora hanno ricevuto una formazione "informale" (fatta internamente all'azienda dal datore di lavoro o dal RSPP tramite riunioni o somministrazione di materiale informativo/formativo, senza attestati e provata solo da verbali "interni") sono tenuti ad effettuare la formazione (generale e specifica) di cui al punto 4 dell'accordo sulla formazione dei lavoratori? E i lavoratori neo assunti entro quanto tempo devono essere formati?
     Risposta a cura di G. Porreca
     La formazione dei lavoratori è regolamentata dall’Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012..........

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (214): sull'aggiornamento di un RSPP che ha usufruito dell'esonero dalla frequenza dei moduli A e B a cura di G. Porreca.

     Sono un RSPP che nel 2006 ha usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B in quanto rientrante per l’esperienza pregressa fra gli RSPP in possesso dei requisiti indicati nella Tabella A4 allegata all’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 e che pertanto devo completare l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012. Ho esercitato ed esercito la mia attività di RSPP esclusivamente nei macrosettori 6 (commercio) e 9 (alberghi, ecc.) ma nel 2008 ho comunque frequentato un modulo B per il macrosettore 6. Ora chiedo sono sempre tenuto ad aggiornarmi entro la data sopraindicata del  14/2/2012?  
     Risposta a cura di G. Porreca
     Come già sostenuto nell’ambito di un recente approfondimento che è possibile consultare su questo stesso sito e relativo appunto all’aggiornamento degli RSPP/ASPP, i casi che si possono verificare per quanto riguarda l’aggiornamento di tali figure professionali sono in sintesi tre e cioè..........

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (213): sulla validità permanente o meno dei crediti formativi per l'agggiornamento dei coordinatori in edilizia a cura di G. Porreca.

Desidererei sapere in merito all’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili se le ore di aggiornamento a cadenza quinquennale "scadono" dopo 5 anni o possono essere "cumulati" per gli anni successivi. Se un coordinatore per esempio che deve effettuare un aggiornamento di 40 ore entro il 15/05/2013 effettuasse entro tale data 50 ore di aggiornamento, 10 di queste ore possono essere utilizzate per il quinquennio successivo, e quindi entro il 15/05/2018?
     Risposta a cura di G. Porreca
      Il quesito è davvero singolare e per dare una risposta partiamo come al solito dalle disposizioni di legge vigenti in materia di aggiornamento di tali figure professionali. L’obbligo dell’aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è stato introdotto dall’Allegato XIV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro,..........

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (211): sull'applicazione degli Accordi 2012 Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori a cura di G. Porreca.

     Nell'Accordo per la formazione dei datori di lavoro RSPP si dice che in fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i "nuovi" corsi di formazione coloro che abbiano frequentato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, corsi effettuati secondo la normativa previgente (D. M. 16/01/97). Si deve intendere nei sei mesi antecedenti (dopo luglio 2011 e fino ad oggi) o successivi (da oggi fino a luglio 2012)?
     Risposta a cura di G. Porreca
     Secondo il punto 11. dell’Accordo raggiunto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi..........

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (210): sull'applicazione degli Accordi 2012 Stato-Regioni sulla formazione dei DDL RSPP e lavoratori a cura di G. Porreca.

     Con riferimento agli Accordi Stato Regioni sulla formazione desidererei avere un chiarimento sui corsi non ancora svolti dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Come intendere "corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo"? Chi e come lo può documentare il datore di lavoro o l'ente di formazione? È necessaria una "data certa"?
    Risposta a cura di G. Porreca
    Il quesito riguarda le disposizioni transitorie previste in entrambi gli Accordi raggiunti tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012..........

 
   
 
Quesito D. Lgs. 81/08 (209): sull'applicazione degli Accordi 2012 Stato-Regioni sulla formazione dei DDL RSPP a cura di G. Porreca.

     Nella G.U. dell’ 11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli Accordi Stato-Regioni sulla formazione dei DDL-RSPP e dei lavoratori.  Per l'Accordo sulla formazione dei DDL-RSPP è scritto che gli "esonerati" ante 31/12/1996 (ex art. 95 D. Lgs. 626/1994) devono frequentare l'aggiornamento entro 24 mesi. Ma chi ha frequentato il "vecchio" corso ex D. M. 16/01/1997 da oltre 5 anni quanto tempo ha per frequentare il primo aggiornamento? Deve farlo immediatamente o ha anch'egli 24 o 12 mesi di tempo?
      Risposta a cura di G. Porreca
         L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolamentato dal punto 7. dell’Accordo raggiunto nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla formazione..........

 
   
 
 
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