I doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile all’appaltatore allorquando destini gli stessi a mansioni pericolose in ragione del contesto in cui esse sì svolgono.
Il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, specie se adottate con il consenso del preposto, dovendo in tal caso rispondere anche dell’omessa vigilanza sul suo comportamento.
Per "lavori in quota" debbono intendersi, non solo le operazioni che si svolgano ad un'altezza superiore a due metri da terra bensì tutte le attività che si svolgano su superfici dalle quali i lavoratori possano cadere da un'altezza di oltre due metri.
Le tapparelle chiuse non creano un conveniente sbarramento all'apertura verso il vuoto e potendosi sollevare non possono essere equiparate a protezioni quali parapetti, ringhiere o altre strutture solide fissate al suolo e insuscettibili di essere rimosse.
Per l’estinzione dei reati di cui all’art. 24 del d.lgs. 758/1994 il contravventore deve eliminare le violazioni secondo quanto indicato dall’organo di vigilanza e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni.
La redazione del Duvri, a carico del committente, serve a assicurare una valutazione globale dei rischi e costituisce il risultato di una cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro i quali non sono comunque esonerati dagli obblighi d prevenzione.
Il CSE svolge una alta funzione di vigilanza sulle lavorazioni che comportino rischi interferenziali e, nel caso che riscontri direttamente pericoli gravi e imminenti, ha comunque l'obbligo di sospendere le attività anche se correlati a rischi specifici.
Il cortile di una scuola può essere equiparato a un luogo di lavoro ai fini della determinazione delle responsabilità per l’infortunio accaduto a un alunno. condannato un dirigente scolastico per lesioni con inosservanza della disciplina antinfortunistica.
Affinché si possa escludere la colpa del datore di lavoro per errate indicazioni di ‘saperi esperti’ sulla valutazione dei rischi e sulle modalità per prevenirli, è necessario che esse non siano verificabili tramite le sue competenze e l‘ordinaria diligenza.
Per l’infortunio di un lavoratore presso una macchina riconducibile a una inadeguatezza dei suoi congegni antinfortunistici risponde anche il venditore senza che possa rilevare, a sua discolpa, la presenza di una formale certificazione di regolarità.
Il comportamento di un lavoratore non è esorbitante dall’area di rischio del titolare della posizione di garanzia qualora un infortunio occorsogli sia riconducibile alla violazione dii una molteplicità di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro deve muovere dalla personale analisi dei rischi presenti in azienda potendo, all'esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate.
In tema di infortuni sul lavoro il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento in concreto verificatosi.
La responsabilità dell'imprenditore che mette in funzione macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza porvi rimedio non fa venir meno quella di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
Il comportamento avventato del lavoratore tenuto mentre svolge il proprio lavoro può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.