Affinché si possa escludere la colpa del datore di lavoro per errate indicazioni di ‘saperi esperti’ sulla valutazione dei rischi e sulle modalità per prevenirli, è necessario che esse non siano verificabili tramite le sue competenze e l‘ordinaria diligenza.
Per l’infortunio di un lavoratore presso una macchina riconducibile a una inadeguatezza dei suoi congegni antinfortunistici risponde anche il venditore senza che possa rilevare, a sua discolpa, la presenza di una formale certificazione di regolarità.
Il comportamento di un lavoratore non è esorbitante dall’area di rischio del titolare della posizione di garanzia qualora un infortunio occorsogli sia riconducibile alla violazione dii una molteplicità di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro deve muovere dalla personale analisi dei rischi presenti in azienda potendo, all'esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate.
In tema di infortuni sul lavoro il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento in concreto verificatosi.
La responsabilità dell'imprenditore che mette in funzione macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza porvi rimedio non fa venir meno quella di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
Il comportamento avventato del lavoratore tenuto mentre svolge il proprio lavoro può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.
Nella nozione di "luogo di lavoro", ai fini delle norme antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge.
A prescindere dal potere-dovere di controllo dei rischi interferenziali, il coordinatore per la sicurezza ha l'obbligo di legge di emanare l'ordine di sospensione per contrastare una situazione di pericolo grave e imminente immediatamente percepibile.
Il direttore dei lavori non è estraneo alla tematica degli infortuni sul lavoro poiché il progetto e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tenere conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti.
L'art. 136 del D. Lgs. n. 81/08, che mira a garantire la stabilità dei ponteggi destinati allo svolgimento di lavori in quota, non smette di essere applicabile se il lavoratore opera nella parte più bassa del ponte ad una altezza inferiore ai due metri.